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I motivi per dire no all’obiettore

I casi in cui non si può fare domanda di obiezione di coscienza e quelli in cui invece è rifiutata

di Massimo Persotti

Sono il padre di un ragazzo che dovrà partire di qui a poco per il servizio di leva. Molto probabilmente non gli sarà accettata la domanda di obiezione poiché durante un diverbio con dei poliziotti è stato denunciato: per legge gli potrebbe essere tolta l?obiezione di coscienza? Cosa possiamo fare? A causa delle lentezze burocratiche non sappiamo ancora nulla sulle conseguenze di questa azione. Enzo P. (email) Risponde Massimo Persotti L?obiezione di coscienza al servizio militare è disciplinata dalla legge 8 luglio 1998 n. 230. La nuova normativa abroga la vecchia legge n. 772/72 introducendo alcuni importanti principi tra i quali, per eccellenza, il fatto che l?obiezione di coscienza acquista lo status di diritto soggettivo. Da ciò ne deriva che, come recita l?articolo 1 della legge 230/98, tutti i «cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell?esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell?uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all?uso delle armi, non accettano l?arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei ?Principi fondamentali? della Costituzione». In quanto diritto, la legge stabilisce espressamente quei casi in cui questo diritto non è esercitabile. Ed è l?articolo 2 della legge 230/98 a prevedere questi casi. «Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che: a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell?articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall?articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d?armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia a esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell?Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l?uso delle armi; c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l?appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata». Ora, il caso di suo figlio, così come da lei descritto, non mi pare rientri in nessuna delle fattispecie sopra descritte e, pertanto, la domanda di obiezione di coscienza che intende presentare non dovrebbe essere rigettata.


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