Non profit

I lavoratori interessati

di Giulio D'Imperio

Le persone che hanno la possibilità di beneficiare della nuova normativa sul collocamento obbligatorio, devono rientrare in una delle seguenti categorie: (art.1 L. 68 del 12 marzo 1999)      

a)    affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;

b)   portatori di handicap a cui è stata riconosciuta dalle Commissioni mediche istituite presso le Asl una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45%;

c)   invalidi del lavoro a cui è stata riconosciuto dall’Inail un grado di invalidità superiore al 33%;

d)   non vedenti;

e)    sordomuti;

f)    invalidi di guerra;

g)   invalidi civili di guerra;

h)   invalidi per servizio rientranti tra la prima e l’ottava categoria delle tabelle riportate nel testo unico delle norma in materia di pensioni di guerra;

i)     le vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

 

Per vittima del terrorismo si intende: 

–       qualunque persona che ha subito una invalidità permanente a causa di ferite o lesioni riportate a  seguito di atti terroristici od eversivi riguardanti l’ordine democratico, oppure a causa di atti ritenuti delittuosi o preventivi degli stessi; (art.1 L.302 del 20 ottobre 1990)

–       chiunque ha subito una invalidità permanente riportando ferite o lesioni durante l’assistenza prestata ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, a seguito di una richiesta scritta o verbale oltre che nei casi di flagranza di reato o prestazione di soccorso; (art.1 comma 1 L.302 del 20 ottobre 1990)

–       coniuge, figli superstiti, fratelli conviventi ed a carico se risultano essere gli unici superstiti delle persone decedute o rese invalide in modo permanente.(art.1 comma 2 L.407 del 23 novembre 1998) 

E’ opportuno ricordare che gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti che sono stati assunti tramite collocamento obbligatorio in data successiva a quella del 31/3/1999, sono tenuti a presentare sia al datore di lavoro che alla Prefettura una autocertificazione con cui attestino di essere in possesso dei requisiti indispensabili per effettuare una assunzione obbligatoria. (art.1 comma 257 L.662/1996) 

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