Formazione

I bambini sono titolari di diritti, ma genitori e Stato non possono disinteressarsene

Abbiamo chiesto alla Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza un commento alle parole dell'assessore della Regione Piemonte, secondo cui «i figli sono dei genitori, non dello Stato»

di Sara De Carli

«I bambini e i ragazzi sono persone, persone di minore età titolari di diritti. È un principio consolidato, pacificamente condiviso e fissato ormai da 30 anni nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I bambini non sono appendici dei genitori, né appartengono allo Stato». Esordisce così l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Filomena Albano, a cui abbiamo chiesto un commento rispetto alla frase dell’assessore regionale del Piemonte, Chiara Caucino, che tante polemiche sta sollevando. «Ciò non significa che gli adulti possano disinteressarsi di loro. Genitori e istituzioni hanno infatti una serie di responsabilità nei confronti delle persone di minore età, proprio a tutela dei loro diritti. I genitori devono educare i figli, provvedere al loro sviluppo, amarli e sostenerli. Lo Stato, a sua volta, deve favorire e sostenere la responsabilità genitoriale. I genitori devono assicurare le condizioni di vita necessarie allo sviluppo dei figli, lo Stato deve dare assistenza materiale e programmi di sostegno»: nessuna concorrenza né alternativa quindi, quella che disegna la Garante per genitori e Stato è piuttosto una sinergia che vede lo Stato intervenire qualora i genitori siano in difficoltà nell’esercizio del loro ruolo.

«Va detto», aggiunge la Garante, «che secondo la Convenzione di New York i figli hanno diritto a vivere e a crescere nella propria famiglia e allo Stato spetta vigilare affinché essi non siano separati dai genitori contro la loro volontà». Ma «allo stesso tempo, tuttavia, la Convenzione contempla la possibilità per le autorità competenti di decidere che un allontanamento sia necessario nell’interesse preminente del minorenne. Parliamo insomma di tutte le situazioni in cui – a fronte di una conclamata e grave inadeguatezza genitoriale, da accertare sotto accorta verifica giudiziale – lo Stato è chiamato a intervenire per assicurare al minorenne in questione una “protezione sostitutiva”».

Foto Unsplash

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