Famiglia

Handicap, papà e mamma alle prese con congedi-beffa

Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell'Aipd su un aspetto legato alla disciplina dei congedi parentali.

di Benedetta Verrini

Da tempo le famiglie e le associazioni che si occupano della difesa dei diritti dei disabili combattono contro un punto estremamente controverso della disciplina dei congedi parentali, quello che impone ai genitori di possedere da almeno 5 anni la certificazione dello stato di handicap grave del proprio figlio. «è stato lanciato un appello per risolvere la situazione nella Finanziaria, ma è rimasto inascoltato», accusa Anna Contardi, coordinatrice nazionale Aipd. Poteva essere l?occasione per facilitare la vita a migliaia di famiglie italiane che hanno a carico figli portatori di handicap, ma il testo della Finanziaria attualmente in discussione in Senato nulla dice in merito ai congedi lavorativi straordinari. Il problema risale a un anno fa, alla Finanziaria del 2001 (legge 388/2000), che all?articolo 80 ha introdotto un?importante misura a favore dei genitori di persone con handicap grave: la possibilità di usufruire, a domanda, di congedi straordinari retribuiti per un periodo massimo di due anni nell?arco della vita lavorativa. Ma c?è un ma. In quella disposizione è stata inserita una grave limitazione: il congedo, infatti, è previsto solo a favore dei genitori di ragazzi riconosciuti da almeno cinque anni in situazione di handicap grave. «E se si ha un bambino piccolo? Anche se si fa domanda già al momento della nascita, bisogna comunque attendere cinque anni prima di ottenere il diritto al congedo», fa notare la Contardi. «Ancora, se un figlio acquisisce un handicap grave in seguito a un evento traumatico, bisogna sempre attendere questi famosi cinque anni». In entrambi i casi, come sottolinea la coordinatrice dell?Associazione italiana persone down, non è possibile ottenere il congedo proprio nella fase più delicata della vita familiare, e cioè quando un figlio è molto piccolo e ha maggiormente bisogno di cure. «Già nel 2001 avevamo sollevato il problema» continua, «dal punto di vista della qualità della vita delle persone e della stessa soggettività del diritto, questa disposizione stabilisce un?ingiustizia quasi incostituzionale: com?è possibile che due persone, a parità di condizioni, vengano trattate in modo differente solo a seconda della data in cui è stata emessa una certificazione?». Il certificato di handicap in ?situazione di gravità? (cioè quando «la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l?autonomia personale, correlata all?età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale»), è previsto dall?art. 4 della legge 104/1992, secondo cui gli accertamenti relativi sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all?articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Recentemente, l?Inps ha ribadito il termine di decorrenza di 5 anni, riconoscendo però che è possibile far risalire la decorrenza alla data di domanda, e non a quella di accertamento. Una lettura estensiva della legge, ma ancora insoddisfacente per molte famiglie. «All?inizio di ottobre abbiamo mandato una lettera a tutti i gruppi parlamentari per sensibilizzarli al problema», dice Anna Contardi. «Abbiamo chiesto di risolvere la situazione inserendo un emendamento in questa Finanziaria, ma nessuno ci ha risposto. Inutile dire che nel testo uscito dalla Camera non si trova alcun accenno al problema». In una puntata del programma televisivo Mi manda Raitre, interpellata sulle disfunzioni della disciplina dei congedi parentali, il sottosegretario al Welfare, Grazia Sestini ha promesso che si sarebbe fatta carico della questione e che entro il 2003 verrà emanato un Testo Unico sull?handicap. «Una riorganizzazione formale delle leggi non ci cambierà la vita» riflette la Contardi, «quanto invece potrebbe il riconoscimento puntuale e sistematico di quei diritti necessari per seguire i nostri figli». il punto sulla legge RIFERIMENTI NORMATIVI L?articolo 80 (comma 2) della Finanziaria 2001 (l. 388/2000); l?art. 4 l. 53/2000 e l?art. 42 dlgs. 151/2001 COSA Possibilità di usufruire di un congedo straordinario, per un periodo massimo di due anni nell?arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap grave CHI Possono farne richiesta la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi COME Il congedo si ottiene entro 60 giorni dalla richiesta, a patto che la persona da assistere sia in possesso da almeno 5 anni del certificato di handicap grave rilasciato dalle Asl (ex art. 4 legge 104/1992) E dall?Inpdap le regole per I figli maggiorenni L?Inpdap nella informativa n. 22 del 25 ottobre 2002 ha voluto offrire una precisazione riguardo il congedo straordinario dovuto per assistere figli disabili maggiorenni. è stato chiarito che un genitore può usufruire di tale congedo straordinario anche quando in famiglia ci sono altre persone che sono in grado di offrire assistenza al disabile. Partendo dalla disamina dell?articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 (che prevede la possibilità per un genitore che lavora di usufruire del congedo straordinario per assistere un figlio disabile anche quando l?altro genitore non ne ha diritto, ovvero quando l?altro genitore non svolge attività lavorativa a prescindere dall?età del figlio portatore di handicap grave), l?Inpdap precisa che il genitore lavoratore non è tenuto a fornire la documentazione con cui provare l?impossibilità da parte dell?altro genitore a fornire assistenza al figlio. L?ente precisa inoltre che il congedo straordinario utile per l?assistenza del figlio disabile deve essere usufruito soltanto da un genitore. E’ invece possibile, secondo l?Inpdap, che un genitore possa usufruire del congedo parentale e l?altro possa usufruire dei permessi previsti dalla l. 104/1992, mentre non è possibile che per degli stessi permessi possa usufruire un solo genitore. Giulio D?Imperio


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