Non profit
Handicap e lavoro: niente cumulo di benefici in caso di assunzione
Secondo l'Inps un'azienda quando assume un disabile non può cumulare i benefici della legge 68/99 con ulteriori agevolazioni.
Con il messaggio n. 337 del 27 settembre 2002, l?Inps ha precisato che quando un?azienda intende assumere un disabile non può cumulare i benefici della l. 68 /99 (art.13) con ulteriori agevolazioni contributive previste dalla normativa italiana. Tale impossibilità nasce dal fatto che la l. 68/1999 è ritenuta legge speciale, mentre le altre agevolazioni no n lo sono: la legge speciale, ricorda l?Inps, deroga alla legge generale.
Le agevolazioni previste dalla legge 68, comunque, sono considerevoli: fiscalizzazione totale per una durata di 8 anni nel caso l?azienda assuma un lavoratore con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; fiscalizzazione totale per 8 anni quando si assumono lavoratori con un handicap intellettivo e psichico (indipendentemente dalle percentuali di invalidità stabilite dalle Regioni); fiscalizzazione del 50% per una durata massima di 5 anni degli importi contributivi previdenziali e assistenziali per ogni lavoratore con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79%. Le fiscalizzazioni contributive sono riferite solo alla quota prevista a carico del datore di lavoro.
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