Volontariato

Handicap, al via le risorse per il “dopo di noi”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il piano di finanziamento per le organizzazioni che fanno progetti di sostegno per quei disabili privi di assistenza familiare

di Benedetta Verrini

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 15, 18 gennaio 2002) il regolamento relativo al ?dopo di noi?, l?attesissimo piano di finanziamento a favore delle organizzazioni che fanno progetti di sostegno per disabili gravi privi dell?assistenza dei familiari. «Cambierà la prospettiva di vita di migliaia di persone, affidandosi all?esperienza delle famiglie e delle associazioni» dice Giampiero Griffo, del Consiglio nazionale disabilità. Il regolamento n. 470 del 13 dicembre 2001, concernente «criteri e modalità per la concessione e l?erogazione dei finanziamenti di cui all?art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell?assistenza dei familiari», sblocca e rende possibile la distribuzione di oltre 51 milioni di euro iscritti nella Finanziaria 2001. L?articolo 81, infatti, disponeva un?integrazione al Fondo nazionale per le politiche sociali pari a «100 miliardi di lire», e vincolava questa somma al finanziamento di un programma di interventi specifici svolti da associazioni di volontariato. «è stato mantenuto l?impegno preso dall?ex ministro per la Solidarietà sociale, Livia Turco, durante la Conferenza nazionale sull?handicap del 1999» spiega Griffo. «In quella occasione, le famiglie avevano evidenziato la necessità di progetti per la protezione delle persone con gravi disabilità, prive dell?assistenza dei genitori. Attualmente, le persone con ritardi mentali, gravi difficoltà d?apprendimento o altri handicap, alla scomparsa dei parenti più prossimi vengono inserite in istituto. La prospettiva segnata da questo regolamento, invece, è quella di creare strutture d?accoglienza a carattere familiare, case-famiglia o piccoli gruppi appartamento gestiti attraverso la supervisione e il controllo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni familiari. Esse daranno una dimensione più umana e una prospettiva di vita molto più gratificante a tantissimi disabili gravi». Il finanziamento verrà ripartito dal governo alle Regioni e alle Province autonome in una quota identica per tutte (calcolata sul 20% delle risorse disponibili) e in una seconda quota proporzionata alla popolazione residente. Entro il 31 luglio 2002 esse dovranno presentare una relazione contenente «i criteri utilizzati, l?elenco dei progetti ammessi e il relativo stato di attuazione» (art.9). «Il fatto che il governo abbia deciso di demandare agli enti locali la distribuzione di queste risorse è positivo e consentirà un sostegno più capillare dei progetti locali» aggiunge Griffo. «Certo, il pericolo di una realizzazione a ?macchia di leopardo? è sempre dietro l?angolo: ci saranno Regioni più organizzate e Regioni in ritardo rispetto alla gestione di queste nuove competenze. L?aspetto davvero premiante di questo provvedimento, d?altra parte, è il fatto di aver reso protagoniste le famiglie e il privato sociale nella creazione e nell?esecuzione dei progetti. In alcune regioni, ci sono famiglie che hanno già sperimentato con successo il ?dopo di noi?. Ora questi finanziamenti daranno un vero sostegno a ciò che si trovava in cantiere». Un grande punto interrogativo, a questo punto, restano le risorse future. «La nuova Finanziaria non ha previsto nulla su questo punto: per quest?anno vengono utilizzati i fondi rimasti congelati dalla Finanziaria precedente. L?attuale governo non ha ancora messo mano alla partita handicap: oltre al futuro di questo provvedimento, restano ancora in sospeso i disegni di legge sull?amministratore di sostegno e sulle facilitazioni fiscali e previdenziali per le famiglie che hanno a carico persone disabili». Il regolamento in pillole Art.1. (Oggetto) I finanziamenti che verranno ripartiti tra Regioni e Province autonome ammontano a 51 milioni 645mila euro, così come previsto nell?art. 81 della Finanziaria 2001 (l. 388/00) Art.3. (Soggetti) Possono chiedere contributi le onlus, gli organismi della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, i patronati, altri soggetti privati Art.4. (Progetti) Quelli che prevedono l?apertura di nuove strutture di accoglienza, attraverso l?acquisto (o ristrutturazione o locazione) degli immobili necessari; l?acquisto degli impianti; l?avvio delle attività assistenziali per un anno dall?apertura del servizio Art.6. (Requisiti) Tali strutture devono avere dimensioni ridotte e tali da assicurare l?inserimento in un contesto di tipo familiare Art.7. (Erogazione) Il contributo massimo per ciascun progetto è pari a 1 milione 32mila euro.


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