Non profit
Guida pratica per fare una onlus. 3 – Ancora sullo scopo e le finalità
Le attività di cessione di beni e prestazione di servizi devono arrecare benefici a persone svantaggiate.
Avevamo accennato nella precedente puntata agli undici settori di attività indicati dal decreto legislativo 460/97 come quelli in cui una onlus può correttamente impegnarsi e deve quindi rientrare. Si tratta di una delimitazione necessaria affinché il non profit possa realizzare una finalità esclusiva di solidarietà sociale. Quindi, le attività di cessione di beni e/o di prestazione di servizi in alcuni e ben definiti settori (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili) devono essere dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate (in questo caso anche se soci, associati o partecipanti) o a collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Nel concetto di persona svantaggiata possono rientrare, per esempio, i disabili fisici e psichici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, gli indigenti, gli anziani non autosufficienti, i minori abbandonati, i profughi, gli immigrati non abbienti. Negli altri settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d?interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente e infine ricerca scientifica) si parla invece di immanenti finalità di solidarietà sociale tali per cui perde di significato il destinatario dell?attività ma per il solo fatto di svolgere tali attività si rientra nella solidarietà sociale.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.