Non profit

Guida pratica per fare una onlus. 2 – Quale missione, ovvero quale scopo

Le implicazioni che suggerisce il dlgs 460/97 sono sostanzialmente due: l'obbligatorietà del profitto e la scelta del settore di attività.

di Giuseppe Ambrosio

Sembrerà banale ma il primo concetto da chiarirsi quando si decide di partire con un?iniziativa non profit è lo scopo che si intende perseguire. Le implicazioni che in tal senso ci suggerisce il dlgs 460/97 sulle onlus (art. 10) sono sostanzialmente due: la prima è per così dire di natura costitutiva, cioè l?obbligatorietà del non profitto, la seconda è la scelta del settore di attività. Costituire un?organizzazione senza scopo di lucro significa accettare il divieto assoluto di distribuire, in modo indiretto e anche in caso di scioglimento dell?organizzazione, utili e avanzi di gestione con l?obbligo di reimpiegare tali somme nelle attività tipiche. Prima ancora c?è un principio assoluto: creare un?organizzazione di siffatta natura implica che nessuno dei soci (fondatori o successivi) possa immaginare di ottenere un privilegio economico residuale, se non sottoforma di retribuzioni, con il limite del 20% rispetto alle analoghe qualifiche dei contratti collettivi vigenti. Per la scelta del settore le linee guida sulle quali muoversi sono quelle indicate: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d?interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell?ambiente, promozione della cultura e dell?arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica.


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