Economia

Guida all’euro/4

Il capitale sociale in euro?Un gioco da ragazzi. O quasi...

di Paolo Manzo

L’adempimento civilistico obbligatorio per le associazioni che operano nel Terzo settore (e in generale per tutte le società), da effettuare entro il 31 dicembre 2001, è la conversione in euro del capitale sociale. Al fine di rendere meno oneroso tale dovere, l’art. 17del decreto legislativo n. 213/98 propone due modalità alternative. La procedura semplificata La conversione, attuata dall’organo amministrativo con delibera da depositare alla locale Agenzia delle entrate e al Registro delle imprese, è effettuata necessariamente secondo il metodo degli arrotondamenti automatici. È quindi necessario: a) convertire il valore nominale di ogni azione/quota; b) arrotondare necessariamente per difetto nel caso delle società cooperative; c) accreditare alla riserva legale la riduzione del valore nominale delle azioni o quote e, conseguentemente, del capitale sociale determinata dall’arrotondamento per difetto. Tale procedure semplificata non è applicabile nel caso vi siano possessori di azioni privilegiate, ad esempio le azioni di partecipazione cooperativa e nel caso di azioni con valore nominale pari o inferiore a 200 lire. La procedura ordinaria Da adottare nel caso in cui si voglia derogare al metodo di conversione automatico per attribuire alle azioni/quote un valore diverso, con conseguente aumento a pagamento del capitale sociale ovvero riduzione dello stesso. È richiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria che delibera la conversione alla presenza di un notaio. In entrambi i casi il valore nominale delle azioni/quote deve essere espresso in euro con non più di due cifre decimali; le delibere adottate sono esenti dalle imposte di bollo e di registro. Poiché permangono a tutt’oggi dubbi sull’obbligatorietà di avere quote con valori tondi, multipli di euro, ovvero sia possibile avere valori decimali, e benché la maggior parte delle Camere di commercio accetti all’iscrizione delibere di conversione che prevedono quote in euro con due decimali, si consiglia di contattare preventivamente l’Ufficio di propria competenza per verificare le procedure applicate ed accettate. Naturalmente queste modalità di conversione sono utilizzabili qualora la conversione del capitale sociale comporti una modifica statutaria: nel caso, ad esempio, di società cooperative con capitale rappresentato da quote ma senza indicazione di valori in lire nello statuto la conversione è un’operazione contabile da effettuare con delibera dell’organo amministrativo, non soggetta né a registrazione né a iscrizioneal Registro delle imprese. Unico obbligo per gli amministratori è di darne comunicazione ai soci durante la prima assemblea utile. Altri adempimenti Mutui e prestiti La moneta unica non porterà cambiamenti particolari nei rapporti di finanziamento in essere. Non si avranno cambiamenti nei finanziamenti negoziati a tasso fisso mentre, nel breve periodo, qualche cambiamento potrà essere rilevato su quelli indicizzati a tassi variabili. Dall’inizio del periodo transitorio è possibile accendere finanziamenti in euro. Assicurazioni Il principio della continuità dei contratti è ugualmente valido per i contratti assicurativi: condizioni e massimali non cambiano a meno che le parti, compagnia assicuratrice e assicurato, non decidano di comune accordo di rinegoziare le condizioni in essere. Stipendi, salari e pensioni Non si avrà alcuna ripercussione neppure su stipendi, salari e pensioni. Diverse aziende, soprattutto di grandi dimensioni, hanno già cominciato a pagare gli stipendi in euro. Dipendenti pubblici e pensionati dovranno invece attendere gennaio 2002 per rilevare il cambiamento della moneta nella busta paga e nei cedolini della pensione. Per stabilire la paga mensile in euro si effettua una conversione dello stipendio annuale suddiviso nelle mensilità stabilite dai singoli contratti di lavoro.


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