Economia

guida all’euro/2

Contabilità, cosa cambierà dal 1° gennaio

di Paolo Manzo

Tra pochi mesi la lira cesserà il suo corso legale per lasciare spazio all’euro. Per le società e le associazioni che operano nel Terzo settore, il passaggio alla moneta unica comporta, oltre all’adeguamento dei sistemi informatici e operativi, ulteriori interventi in ambito contabile, fiscale e civilistico. Riassumiamo gli aspetti e le caratteristiche fondamentali di tali interventi.

Fatture e ricevute fiscali
Nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2001) è a discrezione dell’associazione/ente emettere fatture e ricevute fiscali in lire, in euro, alcune in lire e altre in euro o, infine, riportanti la doppia indicazione degli importi. La scelta della valuta di fatturazione è indipendente dalla moneta di conto utilizzata per contabilità, redazione del bilancio e dichiarazioni fiscali. Tutto ciò fino al 31 dicembre2001: dall’1 gennaio 2002 tutte le fatture dovranno obbligatoriamente ssere emesse in euro. Sarà necessario prestare attenzione:
• nel caso di fatture emesse a fronte di documenti esistenti a fine 2001 e redatti in lire. Occorrerà procedere alla conversione dei valori in essi riportati, in accordo con le modalità prescritte dalla normativa (vedi Vita n. 47/2001);
• per gli importi da pagare e contabilizzare che dovranno essere espressi con due cifre decimali precedute dalla virgola, mentre i prezzi unitari potranno essere espressi con più decimali (fino a sei cifre significative, cfr. art. 3 d.lgs.213/98, cfr tabella in questa pagina).
• con riferimento agli scontrini fiscali è consigliato provvedere all’adeguamento dei registratori di cassa all’euro per tempo, prima di fine anno. In assenza di tale adeguamento si potrebbe incorrere in sanzioni, variabili secondo l’interpretazione che gli organi preposti al controllo (Guardia di finanza) daranno caso per caso (potrebbe essere considerato come un guasto del registratore, oppure come una mancata emissione di scontrini o, addirittura, come assenza del registratore di cassa).

La contabilità
La conversione dei saldi contabili delle associazioni può essere effettuata in qualsiasi momento nel periodo transitorio. L’ultima possibilità sarà operare il passaggio alla contabilità in euro con effetto dall’1 gennaio 2002 chiudendo la contabilità del 2001 in lire ed eseguendo l’apertura dei conti patrimoniali del 2002 in euro. Attenzione però perché in questo caso, in presenza di un libro giornale unico, si avrà un’accavallarsi, nel corso del 2002, delle scritture di assestamento e rettifica relative al 2001 (e quindi effettuate in lire) con le scritture relative alle operazioni effettuate nei primi mesi del nuovo anno (in euro). Qualsiasi sia il momento scelto, occorrerà provvedere a convertire nella moneta unica i valori precedentemente contabilizzati nella moneta nazionale. Gli arrotondamenti necessari saranno di nuovo effettuati secondo le regole stabilite: gli importi da pagare o contabilizzare autonomamente devono essere convertiti effettuando l’arrotondamento al centesimo di euro, per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,005 ovvero per difetto nel caso contrario.

Cosa convertire
Aspetto delicato in questa fase è l’individuazione dei valori da convertire poiché le associazioni potrebbero limitarsi a convertire i soli saldi della contabilità o, piuttosto, trasformare in euro le singole poste che compongono i saldi stessi. In alcuni casi appare opportuno consigliare la conversione delle singole poste: nel caso del conto clienti e del conto fornitori, ad esempio, sarebbe opportuno convertire ogni partita ancora aperta. Ugualmente nel caso dei cespiti: se e dove possibile sarebbe opportuno che la conversione avvenga per singolo bene o quanto meno per categorie omogenee per natura e anno di acquisizione. L’art. 16 del d.lgs. 213/98 prevede che le differenze di conversione emergenti dal passaggio dalla contabilità in lire a quella in euro siano iscrivibili in una riserva o, in alternativa, possano anche essere imputate a conto economico. Quanto sopra vale per la conversione dei conti patrimoniali, mentre i conti di natura economica possono essere convertiti direttamente saldo per saldo.

Il bilancio
Il passaggio alla contabilità in euro consente di scegliere la valuta in cui redigere e pubblicare il bilancio nel periodo transitorio, almeno fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2001. In occasione della redazione del primo bilancio d’esercizio in euro sarà necessario convertire anche i dati dell’esercizio precedente, al fine di garantire il confronto previsto dall’art. 2423-ter c.c. Attenzione, però, a una particolarità introdotta nella normativa per la redazione del bilancio:
• il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione della nota integrativa che potrà essere redatta in migliaia di euro. Si tratta di un obbligo da gestire extracontabilmente, che non incide sulla situazione contabile (i conti devono infatti essere chiusi a fine esercizio e, successivamente, riaperti in quello successivo con i medesimi valori espressi in centesimi di euro).

Le dichiarazioni
L’introduzione dell’euro ha comportato la possibilità di presentare i diversi documenti nella nuova moneta di conto già a partire dal 1999. Una volta presentata una dichiarazione in euro, però, scatta l’obbligo di utilizzare tale valuta anche per tutte le successive.
Per quanto concerne le dichiarazioni relative al 2001, occorre precisare che l’obbligatorietà all’utilizzo dell’euro riguarda i fatti aventi rilevanza fiscale che si verificano a partire dal gennaio 2002: non quindi la denuncia dei redditi che sarà presentata nel 2002 per i redditi percepiti nel 2001. Essa potrà (e non dovrà) essere in euro, lo stesso vale per il sostituto d’imposta nei confronti delle ritenute d’acconto e del calcolo delle detrazioni per i lavoratori dipendenti, sino al conguaglio di fine anno.

Anni d’imposta
Non cambieranno le leggi e le norme che usavano la lira per fissare scaglioni di reddito, ammontare delle detrazioni e quant’altro.
È stato infatti stabilito che ogni riferimento in lire abbia il medesimo valore di un riferimento in euro, da calcolare in base ai tassi di conversione. In breve , quindi, si può affermare che tutte le indicazioni in lire contenute nel Tuir mantengono la loro validità e devono solo essere convertite in euro.

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