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Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi ditrasporto pubblico.
di Redazione
Legge 14 febbraio 1974, n. 37 (in Gazz. Uff., 6 marzo 1974, n. 61). — Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. Art. unico Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata