Formazione
Graduatorie di istituto: possono accedere anche gli insegnanti stranieri
Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia è illegittimo. Accolto il ricorso di APN, ASGI e CUB SUR dal Tribunale di Milano
di Redazione
Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia è illegittimo. Accolto il ricorso di APN, ASGI e CUB SUR. Illegittima anche la clausola di priorità nell'insegnamento delle lingue straniere assegnata agli insegnanti italiani. Il Tribunale di Milano ha dichiarato discriminatorio il bando del MIUR (DM 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria.
Tale diritto è, dunque, garantito chiaramente da disposizioni di legge nazionali e comunitarie che dovrebbero essere conosciute ed applicate da tutta la Pubblica Amministrazione in base alle quali possono partecipare ai concorsi pubblici ed essere assunti nella Pubblica Amministrazione:
- i familiari di cittadini comunitari, lungosoggiornanti, rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria (che nell’insieme rappresentano piu del 60% degli stranieri residenti in Italia) ;
- gli stranieri “altamente qualificati” cioè i titolari di cd “carta blu” ;
- i familiari stranieri di cittadini italiani per le quali esistono altre disposizioni comunitarie o nazionali.
La continua violazione da parte di molte pubbliche amministrazioni locali o nazionali delle norme sull’accesso degli stranieri al pubblico impiego è stata ripetutamente segnalata anche al Dipartimento della funzione pubblica e all'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni (UNAR).
In questo contesto, inoltre, appare quanto mai sorprendente ma significativa la presenza nel Bando della specifica clausola che prevedeva (“inspiegabilmente” afferma il Giudice, che l'ha giudicata anch'essa illegittima) la precedenza degli italiani nelle graduatorie per le supplenze di conversazione in lingua straniera, le uniche alle quali gli stranieri erano già stati ammessi, se pure in posizione subordinata.
Il Giudice ha ordinato la riapertura dei termini per proporre domanda e la conseguente riformulazione della graduatoria che comporterà inutili disagi per i candidati e per la stessa Pubblica Amministrazione.
Le associazioni e le Organizzazioni Sindacali ricorrenti confidano che con questa vicenda (nella quale il MIUR era già incorso per un bando per il personale non docente, poi modificato senza necessità dell’intervento del Giudice) si possa definitivamente chiudere la faticosa fase di non applicazione delle norme in tema di accesso degli stranieri al pubblico impiego che hanno rappresentato un significativo passo (finora rimasto poco attuato) per l’adeguamento della nostra legislazione all’ordinamento comunitario.
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