Politica

Governo: dal Cdm via libera a pacchetto sicurezza

Una scheda

di Redazione

Il pacchetto sicurezza varato oggi dal Cdm approdera’ al piu’ presto in Parlamento e il governo si attende piena collaborazione istituzionale da parte anche dell’opposizione. Lo hanno detto all’unisono, i ministri dell’Interno, Giuliano Amato e della Giustizia, Clemente Mastella, dopo l’approvazione dei ddl e degli emendamenti alla legge finanziaria che contengono le nuove misure. ”I ddl – ha detto Amato – andranno in Parlamento come tali e speriamo che vi sia un clima parlamentare diverso. Ove le misure non vengano approvate in tempi ragionevoli – ha poi aggiunto – il governo dovra’ riconsiderare la propria scelta”. Un invito in tal senso e’ venuto anche dal guardasigilli Mastella il quale ha detto: ”Chiediamo all’opposizione un forte contributo anche perche’ – ha ricordato – il problema della sicurezza e’ molto sentito da tutti i cittadini”.
Il pacchetto sicurezza e’ stato approvato all’unanimita’ dal Consiglio dei ministri con le astensioni dei ministri Ferrero sui ddl testo su certezza pena e sicurezza urbane e sull’emendamento sulla contraffazione, nonche’ dei ministri Mussi e Pecoraro Scanio sul ddl sulla sicurezza urbana.
Di seguito le principali misure contenute nel pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri.

FALSO IN BILANCIO. La misura innalza le pene che nella scorsa legislatura sono state alleggerite. In particolare, la pena per chi falsifica i bilanci sale fino a quattro anni (prima erano due) e vengono cancellati i commi che escludono la punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile il quadro societario. In caso di società quotate in Borsa, la reclusione passa da un massimo di tre a sei anni.

REATO IMPIEGARE MINORI IN ACCATTONAGGIO. Si introduce una nuova fattispecie di reato: l’impiego di minori nell’accattonaggio, punita con la reclusione fino a 3 anni. Delineate anche due nuove pene accessorie: la perdita della potestà del genitore nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta, siano commessi rispettivamente dal genitore o dal tutore.

PIU’ POTERI AI SINDACI. Il provvedimento estende anche ai pericoli per la sicurezza urbana la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti urgenti, oggi prevista solo per gravi pericoli all’incolumità pubblica. Si rafforza inoltre la collaborazione tra sindaco e prefetto.

POTERE ESPULSIONE AI PREFETTI. Si attribuisce al Prefetto il potere di allontanamento, dal territorio nazionale, di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto e punita con la reclusione fino a tre anni.

TIFOSI VIOLENTI. Si prevede che chiunque, nei luoghi in cui si svolgono le partite venga trovato in possesso di razzi, bengala, petardi e bastoni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

UBRIACHI ALLA GUIDA. Chiunque al volante sotto l’effetto di alcol o droghe provoca un omicidio colposo è punito con la reclusione da tre a 10 anni (oggi ci sono pene da uno a cinque anni).

TRE ANNI PER CHI ADESCA MINORI SU INTERNET. La reclusione da uno a tre anni è prevista per chi, “allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni 16”, intrattiene con lui, anche attraverso la Rete internet o altri mezzi di comunicazione, una relazione “tale da carpire la fiducia del minore”. E pene fino a tre anni sono previste per chi si avvale di un minore di 14 anni per mendicare oppure permette che il minore mendichi.

NO SOSPENSIONE PENA PER REATI GRAVI. Per i reati che provocano allarme sociale (omicidio, rapina, estorsione, incendio boschivo, violenza sessuale, ecc.) viene esclusa la possibilità di sospensione dell’esecuzione della pena, al fine di consentire al condannato la presentazione di una istanza di misura alternativa alla detenzione.

MISURE CAUTELARI. Per tutti i reati per i quali è oggi previsto l’arresto in flagranza, si prevede la possibilità di applicare misure cautelari se c’e un pericolo concreto e attuale della loro commissione, anche se si procede per altro titolo di reato. Per le fattispecie più gravi (fra questi omicidio, rapina, violenza sessuale aggravata, furto in appartamento, incendio boschivo, traffico di ingenti quantità di rifiuti), si prevede l’applicazione della sola misura di custodia in carcere, salvo che emerga l’insussistenza di esigenze cautelari.

STRETTA CONTRO CONTRAFFAZIONE. Previsto l’inasprimento delle pene per la contraffazione, con specifica aggravante per chi falsifica ingenti quantità di merci e a tutela del made in Italy. Questo va come emendamento al Ddl Bersani.

AGGRESSIONE A BENI MAFIOSI. Si introduce la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del soggetto a cui il bene è stato confiscato. Viene inoltre introdotta una reale tutela per gli imprenditori e le imprese sotto il ricatto della mafia che hanno il coraggio di denunciare l’interferenza della criminalità organizzata.

NASCE BANCA DATI DEL DNA. Un disegno di legge apposito istituisce poi presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza un archivio in cui confluiranno i profili del Dna, che saranno conservati “per 40 anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inserimento”.

VIOLENZA FAMILIARE SU EXTRACOMUNITARIE. Estendendo il principio già previsto nell’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione, si prevede che le donne straniere che denunciano violenze familiari possano ricevere un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria.

PRESCRIZIONE. Viene riscritta la legge cosiddetta ex Cirielli. Il tempo della prescrizione viene calcolato con un riferimento esclusivo alla pena massima prevista dal codice, aumentata della metà. I delitti si prescrivono in un tempo comunque non inferiore a sei anni. Quanto ai delitti di maggiore gravità, è previsto un termine massimo per cui essi si prescrivono dopo 30 anni. I responsabili di delitti puniti con l’ergastolo non beneficiano in alcun modo della prescrizione.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Prevista una maggior tutela alle vittime di maltrattamenti, inasprendo le pene, includendo fra le persone offese anche i conviventi, con un’aggravante specifica per chi commette reato a danno di un minore di 14 anni.

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