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Gli invalidi pagano sulle strisce blu

Lo afferma la Corte di Cassazione in una recente sentenza, di fatto annullando le circolari ministeriali

di Associazione Istituto Cortivo

La Cassazione: non c’è una norma che preveda l’esenzione – Multe ai disabili – Gli invalidi pagano sulle strisce blu.

Le strisce blu non perdonano neppure i disabili. Infatti devono pagare il ticket se vi parcheggiano perché non hanno trovato posto negli spazi loro riservati. A far tramontare la comodità per gli invalidi di avere almeno i parcheggi gratis è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009, ha respinto il ricorso di un uomo che, nonostante avesse esposto un valido contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket.
Non c’è una norma che prevede l’esenzione, hanno spiegato i giudici della seconda sezione civile, e quindi anche i disabili devono pagare per sostare all’interno dei parcheggi a pagamento. E le circolari amministrative che invece prevedono il beneficio, secondo i giudici, passano in secondo piano.
«In particolare», hanno motivato, «gli articoli 188 e 11 del codice della strada prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente». Ma l’obbligo di pagare il ticket, hanno aggiunto, è una cosa diversa.
«Né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili.
Dalla gratuità della sosta deriva infatti un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità (piuttosto che dalla gratuità) del posto dove sostare». Quindi, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati «non vi è ragione di consentire, in mancanza di una previsione normativa, la sosta gratuita della persona disabile che non abbia trovato posto negli stalli a pagamento». Infatti, concludono i consiglieri nelle motivazioni, non può affermarsi che i disabili hanno sempre il parcheggio gratis. Insomma, con questa sentenza la Cassazione segna una vera e propria inversione di rotta rispetto a pronunce passate, ma non lontanissime, come quella citata nel ricorso dal disabile a sostegno delle sue ragioni (sentenza n. 25388 del 2007).
Ma all’interno del Palazzaccio la decisione ha messo tutti d’accordo: infatti anche la procure generale della Suprema corte aveva sollecitato la conferma della decisione del giudice di pace di far pagare all’invalido la multa per non aver pagato il ticket.
È successo a Palermo. Un uomo, dopo aver esposto un valido contrassegno, aveva parcheggiato nelle strisce blu perché tutti i posti riservati ai disabili erano già occupati. Però, non aveva pagato. Così la polizia municipale lo aveva multato. Una volta ricevuto
il verbale, il signore palermitano lo aveva impugnato di fronte al giudice di pace. Il magistrato onorario non aveva accolto l’opposizione ma anzi aveva confermato la decisione degli agenti, motivando che «le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento».
(da Italia Oggi del 7.10.2009, pag. 31)

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Quanto alle circolari amministrative citate nella sentenza, il riferimento va alla circolare n. 107 del 6 febbraio 2006, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri) risponde a una richiesta di chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica orizzontale blu a pagamento, quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide, detentrici di speciale contrassegno.
Nei suoi passaggi fondamentali, nella circolare si legge che:
– il “…codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti ed agli Enti proprietari delle strade direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade…”;
– “…il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita”;
– “…le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto…”;
– “…l’esposizione di tale contrassegno…autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con disabilità in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni”;
– “…si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l’esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio”;
– “non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”;
Con la medesima circolare il Ministero ha altresì chiarito che:
“…nei luoghi in cui la sosta è permessa per un tempo limitato…ove il soggetto non sia tenuto all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo, la segnalazione dell’orario in cui la sosta ha avuto inizio risulta priva di motivazione”, né (aggiungiamo) è fatto obbligo di porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta.
Lo stesso Ministero suggerisce “…la possibilità di escludere la illiceità di comportamento, in presenza di particolari situazioni manifestate dalle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 4 della legge 689/81, ove sia invocato lo stato di necessità”.

L’argomento “Mobilità dei disabili” fa parte del programma di specializzazione del Corso per Amministratore di sostegno dell’Istituto Cortivo ed è inserito in altri percorsi formativi delle professionalità del privato sociale.


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