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Gli ex Ipab non sono più enti pubblici e devono assoggettarsi all’Ires

L'attività commerciale é soggetto all'imposta con l'ordinaria aliquota del 33%.

di Salvatore Pettinato

Siamo un ex Ipab (Istituto pubblico per l?assistenza e la beneficenza) avente personalità giuridica di diritto privato e operiamo nel campo della assistenza agli anziani, prestando attività di ricovero. Volevamo sapere se il reddito da noi prodotto debba assoggettarsi alla ordinaria aliquota Ires del 33%.

Le ex Ipab, anche dopo la loro privatizzazione, continuano a rientrare tra gli enti non commerciali di cui all?articolo 73, comma 1, lettera c (già articolo 87, comma1, lettera c) del Tuir. Tuttavia, come conseguenza della perdita della loro natura pubblicistica, detti enti non beneficiano più dell?agevolazione loro accordata ai sensi dell?articolo 74, comma 2, lettera b (già articolo 88, comma2, lettera b) che prevede, per i soli enti pubblici, la non assoggettabilità a tassazione dei redditi derivanti dallo svolgimento di attività commerciale.
L?attività commerciale svolta dalle ex Ipab, pertanto, è ora assoggetta ad Ires, con l?ordinaria aliquota del 33%, salvo il caso in cui, ricorrendone i presupposti, trovi applicazione la norma agevolativa di cui all?articolo 6 del decreto Presidente della Repubblica n. 601/1973, norma che tra l?altro, è ancora rubricata come «Riduzione dell?imposta sul reddito delle persone giuridiche».

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