Non profit

Gli amministratori non profit non hanno conflitto d’interesse

I diritti dei soci e l'approvazione del bilancio

di Carlo Mazzini

Agli amministratori che siano soci non è preclusa, in via generale, alcuna attività o diritto tipico riconosciuto alla generalità dei soci.

Se fosse loro precluso qualche diritto, diventerebbero soci ?di serie B?, e il fatto che ricoprano un?importante e responsabilizzante carica non può essere una buona ragione per declassare dette persone, stante peraltro la regola base che non possono esistere in un ente di tipo associativo differenti categorie di soci con diritti e doveri non omogenei. Inoltre, non mi sembra ricorrano gli estremi dell?intervenuto conflitto di interessi di cui al 2373 cc. (preso per analogia dalla disciplina delle società), in quanto non si vede come in questo caso il socio amministratore possa essere portatore di un duplice interesse, uno quale parte dell?associazione e del consiglio in particolare e uno esterno (proprio e personale), in modo tale che egli non possa, nel deliberare l?approvazione del bilancio, realizzare il primo interesse senza sacrificare il secondo.

Pur con tutte le cautele del caso, il bilancio dovrebbe essere documento in qualche modo neutro, sempre se redatto conformemente alle prassi consolidate; in effetti il bilancio, semplificando, è ?soltanto?, o dovrebbe essere, una trasposizione degli accadimenti economici e finanziari dell?attività dell?associazione. Se vi è un qualche conflitto di interesse, esso dovrebbe trasparire non dal bilancio ma da una o singole delibere, nelle quali il socio amministratore sia portatore, appunto, di un interesse che di fatto si pone in contrasto con quello generale della buona amministrazione che il medesimo socio deve esercitare come consigliere.

Se vi sono dubbi sull?operato del consiglio direttivo, le azioni da deliberare possono essere diverse, e si rammenta che gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Se vi sono dubbi su come sono state riportate le cifre dei singoli accadimenti economici, l?assemblea può non approvare il bilancio, con le conseguenze, giustamente gravi, del caso.

In ogni caso, mi preme rammentare una nota poco tecnica ma spero di buon senso. Le assemblee delle associazioni sono seconde alle omologhe di condominio in quanto a grado di litigiosità. È bene, però, che i soci facciano il possibile, armandosi della famosa ?santa pazienza?, di accettare il confronto aperto senza pregiudizi. Tra persone che si sono messe assieme per promuovere valori di giustizia e solidarietà, l?esercizio della sospensione del giudizio e dell?ascolto dell?altro risponde ad un generale e quasi ovvio dovere di coerenza.

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