Welfare

Giustizia: la Grazia a Sofri passa per legge Boato

Ecco cosa prevede

di Redazione

E’ il presidente della Repubblica a concedere la grazia, anche in assenza di domanda o di proposta, con proprio decreto controfirmato dal presidente del Consiglio: la proposta di legge Boato, in discussione alla commissione Giustizia della Camera, ha l’obiettivo di chiarire una norma costituzionale (l’articolo 87) attribuendo il potere di concedere la grazia esclusivamente al Capo dello Stato, senza alcuna intermediazione del ministro della Giustizia. Il provvedimento, composto da due soli articoli, e’ firmato dal Verde Marco Boato e da esponenti di tutti i gruppi parlamentari, salvo la Lega; e’ stato presentato a Montecitorio il 30 luglio di quest’anno e l’esame in commissione e’ iniziato il 4 dicembre. Il testo, spiega Boato nella relazione, ”intende ripristinare il ruolo attivo e la responsabilita’ (non politica) del Capo dello Stato e al tempo stesso rimarcare il valore eccezionale e singolare del provvedimento di grazia”. ”Il presidente della Repubblica – recita il primo articolo del testo Boato – in conformita’ agli articoli 2, 27 terzo comma, e 87 primo e undicesimo comma della Costituzione, concede la grazia e commuta le pene, anche in assenza di domanda o proposta, con proprio decreto controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri. Il ministro della Giustizia – prosegue il testo della proposta di legge – trasmette in forma riservata al presidente della Repubblica le informazioni che questi richiede ai fini dell’esercizio del potere di cui al comma uno. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall’articolo 655 del codice di procedura penale cura l’esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando e’ il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti”. Il secondo articolo abroga l’articolo 681 del codice di procedura penale, articolo nel quale sono indicati i soggetti che possono sottoscrivere la domanda di grazia (il condannato stesso o un suo congiunto, l’avvocato o il procuratore legale) presentata al ministro Guardasigilli e diretta al Capo dello Stato. ”Il ministro della Giustizia – rileva Boato – in osservanza al principio della ‘leale cooperazione’ rimane utile interlocutore del presidente della Repubblica mettendogli a disposizione competenze e servizi funzionali alla maturazione e all’adozione delle sue decisioni”. Quanto alla firma del provvedimento da parte del premier Boato osserva che ”non assume il significato della corresponsabilita’ dell’atto ma semplicemente attesta l’avvenuto esercizio di un potere proprio del presidente della Repubblica”. Per valorizzare l’autonoma iniziativa del presidente ”non e’ parso rilevante – sottolinea Boato – disciplinare le modalita’ per la presentazione della grazia”. ”Nella societa’ democratica aperta egli puo’ essere sensibilizzato all’esame dei singoli casi da fonti molteplici e di diverso impatto: da campagne di opinione pubblica, da segnalazioni di semplici cittadini e degli stessi interessati. Chiunque puo’ rivolgersi al Capo dello Stato ma a lui solo spettano l’insindacabile sensibilita’ e responsabilita’ di fronte alle diverse situazioni e vicende”. Insomma, conclude Boato, approvare questo testo, ”renderebbe piu’ chiari e sostenibili i rapporti tra le massime istituzioni” ed eviterebbe ”di sacrificare le ragioni universali dell’umanita’ e della mitezza a quelle contingenti e non sempre serene del confronto politico”.


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