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Gare d’appalto, semaforo verde

Vi potranno partecipare imprese sociali, fondazioni e cooperative

di Redazione

Con sentenza n.3897 del 16 giugno 2009 il Consiglio di Stato ha deciso che gli Enti senza scopo di lucro come onlus (imprese sociali) e fondazioni e cooperative sociali possono partecipare a gare di appalto. La spiegazione di questa innovativa ed importante sentenza è tutta nel concetto più ampio della nozione di imprenditore sancita dalla normativa comunitaria, rispetto a quella prevista dal codice civile italiano. La disciplina comunitaria stabilisce che la definizione di impresa non deriva da elementi di carattere soggettivo, ma oggettivo. Per cui essere o meno una realtà con o senza scopo di lucro non è di fatto rilevante. In questo modo viene meno anche quanto riportato nel testo dell’articolo 34 del decreto legislativo 163/2006 in cui è riportato l’elenco dei soggetti che possono partecipare a gare di appalto.
Diventa invece fondamentale, così come stabilito dall’articolo 3 comma 19 del decreto legislativo 163/2006, essere in grado di offrire beni e servizi che possano essere scambiati con altri. Occorre affermare che il fulcro della novità di questa sentenza è dato dall’aver sovvertito un concetto sin qui seguito anche dalla nostra giurisprudenza: l’impossibilità da parte di una onlus di partecipare a gare di appalto in quanto soggetti privi dei requisiti soggettivi propri dell’impresa commerciale.
Inoltre altro importante passaggio della sentenza del Consiglio di Stato è dato dal fatto che sia le cooperative sociali che le onlus e le fondazioni possono essere ammesse a partecipare a gare pubbliche di appalto in quanto imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 155/2006, poichè esercitano «in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa».
Alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza diventa importante soffermarsi sulle ripercussioni che si potrebbero avere in una gara di appalto nel momento in cui bisogna presentare una offerta economica. In questo caso l’impresa sociale sarebbe sicuramente avvantaggiata in virtù del fatto che a tale realtà aziendale è data l’opportunità di poter avere un organico costituito al massimo dal 50% di volontari e dal 50% di lavoratori dipendenti. Considerando che la norma non impone quali debbano essere le figure che possono svolgere attività di volontariato all’interno della impresa sociale, si potrebbe pensare a far svolgere tale attività a persone che debbano ricoprire ruoli di alto profilo professionale, mentre si passerebbe ad assumere gente chiamata a ricoprire ruoli di basso profilo professionale.
È evidente il vantaggio che in questo modo una impresa sociale potrebbe avere rispetto ad altri nel presentare una sua offerta partecipando ad una gara di appalto, considerando l’abbattimento del costo del personale che di fatto rappresenta uno dei maggiori costi per una azienda.

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