Non profit
Garanti e assemblea non solo sulla carta
Associazioni/ Clausole di partecipazione e soci effettivi, risponde Angela Borghini
di Redazione
L?associazione con cui collaboro è una onlus costituitasi nel 2004. Da statuto, oltre al direttivo (che può andare da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri) si deve costituire l?assemblea dei soci e il collegio dei garanti. L?assemblea, tra le altre cose, ha il compito di eleggere il direttivo. È successo che i fondatori sono tutti e 5 membri del direttivo, mentre non è stata mai costituita un?assemblea dei soci né un collegio dei garanti. Ci si è solamente avvalsi dell?aiuto di tanti giovani collaboratori e volontari, tra cui me, cui però non è mai stata data la possibilità di diventare soci, nonostante il sollecito da parte nostra. A giugno 2007 scade il mandato biennale del direttivo. Nel caso di una conferma dell?attuale direttivo, molti di noi abbandonerebbero l?associazione. Come possiamo uscire da questa anomala situazione?
Massimo P. (email)
Il rinnovo del consiglio direttivo dell?associazione con cui collabora il nostro lettore avverrà con quei candidati che saranno proposti dagli associati. Pertanto suggerirei di presentare quanto prima domanda scritta di ammissione all?associazione presso l?organo competente in base alle norme statutarie (per esempio il presidente o il consiglio direttivo) e contenente la dichiarazione di condivisione delle finalità e dello statuto dell?ente e di disponibilità a versare la quota associativa. Se ho ben compreso sinora il nostro lettore e gli altri collaboratori hanno soltanto provveduto a fare un ?sollecito? in tal senso.
In secondo luogo e nel caso in cui la domanda di ammissione dovesse essere formalmente accolta, consiglierei in quanto associato di verificare, tra le altre cose, mediante visione del libro soci, l?elenco degli associati, al fine di individuare i componenti della convocanda assemblea.
Nell?ipotesi di rigetto della domanda sarebbe utile accertare se lo statuto preveda la possibilità di impugnazione di tale decisione; altrimenti la decisione in ordine al rinnovo del direttivo spetterà unicamente all?assemblea degli associati che, come già detto, potranno proporre e nominare candidati secondo quanto previsto dallo statuto. Preciso che l?assemblea degli associati è un organo dell?ente che esiste senza la necessità di una costituzione ad hoc ad opera dell?organo gestorio, al contrario la circostanza che nei fatti essa non avrebbe mai operato per mancata convocazione, non varrebbe a eliminare tale organo (che anzi deve essere necessariamente convocato una volta l?anno dal consiglio direttivo per l?approvazione del bilancio) ma a segnalare l?esistenza di una eventuale ?anomalia?. Pertanto nessun ?pericolo? relativo alla inesistenza dell?organo assembleare.
Nel caso in cui gli attuali aderenti decidessero di sciogliere l?associazione troverebbe applicazione la norma inderogabile di legge che introduce per le onlus l?obbligo di devoluzione del patrimonio dell?ente a favore di altre onlus, sentito l?organo di controllo (c.d. Authority di settore).
Il parere sulla devoluzione del patrimonio è previsto dall?art. 10, comma 1 lett. F del dlgs 460/97 e deve essere preventivo rispetto alla effettiva devoluzione del patrimonio. Conseguentemente gli eventuali utili di bilancio dell?ente, anche raccolti mediante attività di fund raising, seguirebbero questa destinazione e non potrebbero essere distribuiti tra i soci o gli amministratori, (pena quanto meno la responsabilità civilistica e tributaria dei responsabili della distrazione del patrimonio residuo dalle finalità legali).
Angela Borghini cultrice della materia Diritto privato – Università Pisa
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