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Fusioni fra enti iscritti nel Registro del Terzo settore o nel Registro Persone Giuridiche: quello che c’è da sapere
Per gli enti di Terzo settore (comprese le imprese sociali in forma di enti del libro I) e le onlus occorre considerare alcune implicazioni specifiche come l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di perdita dello status. I dettagli nell'approfondimento curato dagli esperti di "Milano Notai"
di Monica De Paoli e Francesca Pasi

Le operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni o trasformazioni, consentono agli enti di rispondere ad esigenze di efficienza, riorganizzazione delle risorse o adeguamento alle mutate condizioni economiche e normative. Sebbene tali operazioni venissero poste in essere anche prima della riforma del Terzo settore, è solo con l’introduzione dell’art. 42 bis Codice Civile operata dal D.Lgs. 117/2017 che hanno ottenuto piena legittimazione da parte del legislatore. Prima di questo intervento la disciplina era rimessa alla dottrina e alla giurisprudenza e – in alcuni casi – alle autorità vigilanti sul Registro delle Persone Giuridiche, con interpretazioni non sempre unanimi sull’iter procedimentale da seguire.m L’art. 42-bis del Codice Civile prevede che – se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto – le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La norma si applica a tutti gli enti del Libro I del Codice Civile, e non solo agli Enti del Terzo Settore (Ets).
Per gli Ets (comprese le imprese sociali in forma di enti del libro I) o le onlus occorre tuttavia considerare alcune implicazioni che possono derivare dall’operazione straordinaria, come l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di perdita dello status. Se ad esempio in una operazione di fusione per incorporazione l’ente incorporato ha la qualifica Ets, mentre ne è sprovvisto l’ente incorporante, sull’ente che perde la qualifica grava l’obbligo di devoluzione del patrimonio. Sono aspetti che non incidono direttamente sul procedimento di fusione o scissione, ma di cui va tenuto conto nella valutazione dell’operazione.
Acquista, invece, un rilievo diretto nel procedimento la distinzione tra enti iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche o nel Registro degli enti di Terzo settore, ai fini degli adempimenti pubblicitari.
L’art. 42 bis c.c. dispone, infatti, che gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora si tratti invece di associazioni o fondazioni aventi la qualifica di impresa sociale il ruolo di depositario delle formalità connesse alle operazioni straordinarie imprese sociali è assegnato al Registro delle imprese.
Con questo contributo viene esaminato il procedimento di fusione tra enti, nel prossimo sarà approfondita l’operazione di scissione.
L’art. 42 bis c.c. non contiene una disciplina espressa della fusione tra enti, ma rinvia alle disposizioni previste per le società, in quanto compatibili, lasciando, quindi, all’interprete l’onere di coordinare la disciplina societaria con le specifiche caratteristiche degli enti del libro I. Come per le società, la fusione tra enti del libro I può realizzarsi mediante la costituzione di un nuovo ente (fusione in senso stretto o propria), o mediante l’incorporazione di uno o più enti in altro ente (fusione per incorporazione o impropria). Quest’ultima è la fattispecie più frequente nella prassi.
La fusione opera in regime di continuità, essendo considerata una operazione di mutamento dell’assetto organizzativo e di modifica dello statuto.
Il procedimento di fusione si avvia con la redazione da parte degli organi amministrativi degli enti coinvolti nella fusione:
- 1. del progetto di fusione (art. 2501 ter c.c.);
- 2. della situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal deposito del progetto di fusione ovvero dalla sua pubblicazione sul sito internet dell’ente (la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione sul sito internet);
- 3. della relazione illustrativa degli amministratori (art. 2501 quinquies c.c.). La relazione degli amministratori deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione. La funzione di tale relazione è di tutelare i soci che attraverso questo documento possono acquisire gli elementi necessari a valutare l’opportunità di procedere con l’operazione prospettata dall’organo amministrativo; l’art. 2501 quinquies c.c., ultimo comma ammette che possa essere rinunciata all’unanimità da parte dei soci. Nel caso di un’associazione è pacifico che la rinuncia sia riservata ai soci, nel caso di una fondazione è necessario verificare quale sia l’organo competente ad assumere la delibera di fusione.

Se la fondazione ha la struttura della fondazione di partecipazione, in cui vi è un organo diverso dal consiglio di amministrazione a cui è riservata la competenza a deliberare sulle operazioni straordinarie, spetterà certamente ai componenti di quest’ultimo rinunciarvi; nel caso, invece, di una fondazione “tradizionale” la rinuncia spetterà all’organo di amministrazione sebbene, in questo caso, non esistendo soggetti destinatari diversi dai membri del consiglio che hanno deciso l’operazione sembra venire meno il senso stesso della relazione.
Nei trenta giorni che precedono la delibera di fusione tutti i documenti sopra riportati, unitamente ai bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi (o dalla costituzione se di periodo inferiore) degli enti partecipanti alla fusione devono essere depositati in copia presso le rispettive sedi ovvero pubblicati sui siti internet. Nello stesso termine il progetto di fusione dovrà, altresì, essere depositato presso il Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se i soggetti convolti saranno iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in detto registro; in alternativa, il progetto di fusione può essere pubblicato nel sito Internet dell’ente, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione; È prevista la facoltà di rinunciare al termine di trenta giorni tra il deposito del progetto e la delibera di approvazione da parte dei soci nelle associazioni ovvero, nelle fondazioni, da parte dei membri del consiglio di amministrazione o dell’eventuale diverso organo competente a deliberare in merito. La fusione è decisa da ciascuno dagli enti che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. I quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le modificazioni dello statuto.
Nel caso di associazione l’art. 21 c.c. dispone che per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trattandosi di norma dispositiva, si deve sempre fare riferimento alle clausole contenute negli statuti. Lo stesso vale con riferimento alle fondazioni. La delibera, unitamente a tutti i documenti di cui all’art. 2501 septies c.c., deve essere depositata entro trenta giorni presso il Registro delle Persone Giuridiche ovvero presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei successivi sessanta giorni, i creditori sociali possono, ai sensi dell’art. 2503 c.c., opporsi all’operazione di fusione.
Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell’atto di fusione, nella forma dell’atto pubblico che deve essere depositato nei trenta giorni successivi presso il Registro delle Persone Giuridiche ovvero presso il Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Persone Giuridiche ovvero presso il Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
La data a decorrere dalla quale le operazioni degli enti partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell’ente che risulta dalla fusione o di quello incorporante può essere invece anticipata a un momento anteriore.
L’ente che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi degli enti partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Le autrici di questo approfondimento fanno parte dello studio Milano Notai, specializzato, fra l’altro, nella normativa su non profit e Terzo settore.
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