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Fuori legge l’informazione online?
Entra in vigore la Legge sull'editoria. Per Internet un terremoto: chi non è testata registrata è stampa clandestina. E i siti non profit che garantiscono un'informazione alternativa?
L’entrata in vigore della Legge 62 del 2001, che stabilisce nuove norme sull’editoria, ha esteso l’obbligo di registrazione anche alle testate giornalistiche su Internet.
La svolta non è di poco conto, se si pensa che la mancata registrazione comporta il reato di “stampa clandestina”, punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 500mila lire (oltre al sequestro della pubblicazione che, nel caso particolare, potrebbe essere il server). E se si pensa alle tante organizzazioni non profit che garantiscono un’informazione da zone del mondo di cui non sappiamo nulla, e che secondo l’art. 1, rappresentano un prodotto editoriale a tutti gli effetti vincolato alla nuova disciplina (“Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.), la situazione può provocare l’interruzione di flussi informativi alternativi ai canali tradizionali e particolarmente preziosi.
La registrazione presso la cancelleria del Tribunale è un atto amministrativo che comporta il deposito di una serie di dichiarazioni circa il nome della testata e la sua natura (carattere, periodicità), la sede, il nome e il domicilio del direttore, dello stampatore, del proprietario e dell’editore.
Il primo grosso ostacolo che si pone per le redazioni on line (al di là dell’individuazione di una sede fisica, o dello “stampatore”), è l’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti.
Per l’efficacia della registrazione, infatti, è necessario che la persona indicata come direttore sia un giornalista, professionista o pubblicista (art.46 L 69/1963). L’unica deroga consentita ai non-giornalisti è per la direzione di pubblicazioni a carattere tecnico, scientifico o artistico, per le quali è possibile l’iscrizione in un elenco speciale presso l’Ordine dei giornalisti.
Le pubblicazioni online dovranno dunque provvedere a questa incombenza amministrativa, perché la disposizione di legge appena entrata in vigore tecnicamente le ha messe fuorilegge.
Dopo il deposito della documentazione presso la cancelleria del Tribunale più vicino, i tempi di registrazione sono di circa 15 giorni.
L’indicazione dell’editore, dello stampatore e del proprietario possono destare alcuni problemi, a causa dell’immaterialità dei passaggi produttivi di Internet. E’ consigliabile consultare le sentenze (alcune risalenti al 1997) e la dottrina disponibili in materia e affidarsi al buon senso: il proprietario o l’editore, ad esempio, possono essere soggetti giuridici (cosa che si verifica anche per le pubblicazioni cartacee).
Lo stesso personale di cancelleria dei tribunali può offrire qualche informazione in materia, oltre agli Ordini regionali dei giornalisti.
Per maggiori informazioni:
– Appello alla libertà (almeno in Rete);
– Interlex “Qui succede un quarantotto” di Manlio Cammarata
– Ordine dei giornalisti della Lombardia
– scarica il modulo di registrazione per testate
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