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Friuli Venezia Giulia – Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 20 (BUR)

di Redazione

Articolo 20

(Sostituzione dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000)

1. L’articolo 43 della legge regionale 7/2000 e’ sostituito dal seguente:

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l’elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall’ufficio regionale che ha concesso l’incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

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