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Friuli Venezia Giulia LR 79/82Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo
di Redazione
Legge Regionale 20 novembre 1982, n. 79.
Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo. (*)
(B.U. 23 novembre 1982, n. 104).
PARTE I
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
La Regione riafferma il ruolo e la funzione sociale della Cooperazione, sulla quale in conformità dello Statuto speciale ha una particolare competenza legislativa anche in materia di vigilanza, e pone il suo sviluppo fra gli obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito della politica di piano.
Art. 2.
La presente legge disciplina le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di vigilanza sulle cooperative, trasferite all’Amministrazione regionale con D.P.R. 9 agosto 1966, n. 808, con D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 e con la legge 5 agosto 1978, n. 457.
Predispone inoltre particolari interventi per favorire l’associazionismo cooperativo e per promuovere iniziative dirette allo sviluppo della cooperazione.
PARTE II
LA VIGILANZA SULLE SOCIETA’ COOPERATIVE
CAPO I
Registro regionale delle cooperative
Art. 3.
1. E’ istituito il Registro regionale delle cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.
2. Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle cooperative sono svolte da un dipendente, di qualifica non inferiore a funzionario, della Direzione medesima, nominato dalla Giunta regionale.
3. Sono iscritte nel Registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti sezioni:
a) consumo;
b) produzione e lavoro;
c) agricoltura;
d) edilizia;
e) trasporto;
f) pesca;
g) miste;
h) cooperazione sociale;
i) società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile.
4. L’iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.
5. La mancanza d’iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, comprese le provvidenze previste dalla legislazione regionale nei singoli settori di attività delle cooperative in conformità all’articolo 16 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (1).
Art. 4. (2)
1. Per ottenere l’iscrizione nel Registro regionale delle cooperative, gli enti cooperativi devono presentare domanda alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, allegando i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, autenticate dal cancelliere del tribunale competente per territorio, con la certificazione della cancelleria dell’adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;
b) elenco nominativo dei soci, con la specificazione dei soci ordinari e degli eventuali soci sovventori nonché, per le cooperative sociali di cui alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, l’elenco dei soci volontari e delle persone svantaggiate, con l’indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, per l’appartenenza alla cooperativa;
c) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci ed, eventualmente, del direttore in carica, con l’indicazione
dell’amministratore il quale abbia la rappresentanza dell’ente e la firma sociale;
d) la certificazione prevista dall’articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall’articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi;
e) eventuale regolamento interno adottato dall’ente cooperativo.
2. La Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalla legge e dall’atto costitutivo, che l’ente riveste i caratteri della mutualità senza fini di speculazione privata e possiede i requisiti previsti dalle leggi tributarie (2a) richiede al Conservatore l’iscrizione nel Registro regionale delle cooperative.
Art. 5.
Le iscrizioni nel Registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate d’ufficio nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L’Ufficio dà notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni dal Registro regionale ai fini della relativa annotazione nello Schedario Generale.
L’Ufficio, inoltre, in conformità della normativa statale in materia, cura la trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della pubblicazione sul B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative) degli atti sociali relativi alle società cooperative aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 6.
L’iscrizione degli enti cooperativi è effettuata nel Registro regionale per ordine progressivo. L’iscrizione dovrà indicare:
– la sede legale;
– gli estremi del rogito notarile di costituzione;
– gli estremi dei provvedimenti di omologazione e trascrizione;
– la categoria di appartenenza;
– la durata della società;
– il numero dei soci, la quota sociale od il taglio delle azioni sociali;
– i dati relativi alla pubblicazione nel B.U.S.C.;
– le eventuali modifiche statutarie;
– l’associazione di rappresentanza cui l’ente eventualmente aderisce;
– gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;
– ogni altra annotazione.
Qualora l’ente cooperativo esplichi più di una delle attività contemplate nel precedente articolo 3, comma terzo, sarà annotata l’attività prevalente.
Il Conservatore è responsabile della tenuta del Registro regionale e dovrà convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge; rilascia d’ufficio il certificato di iscrizione. Non sono ammesse cancellazioni od abrasioni.
In caso di assenza od impedimento egli è sostituito da un dipendente, di livello non inferiore al sesto, del Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, nominato in conformità all’articolo 3, secondo comma.
Art. 7.
1. Gli enti contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato:
a) le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con le modalità indicate nell’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il rinnovo o le variazioni delle cariche sociali e l’eventuale sostituzione del direttore dell’ente;
c) il bilancio di esercizio, in duplice copia, con allegati: relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del collegio sindacale, verbale dell’assemblea dei soci.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell’avvenuto deposito nella cancelleria del Tribunale competente.
3. Gli enti cooperativi sono tenuti a trasmettere alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, contestualmente al deposito degli atti di cui alla lettera c) del comma 1, anche l’eventuale regolamento interno successivamente adottato e le variazioni allo stesso, nonché un elenco con l’indicazione del numero dei soci, suddivisi per soci ordinari, eventuali sovventori, volontari e persone svantaggiate.
4. La certificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della presente legge deve essere prodotta dagli enti cooperativi anche nel caso di rinnovo o di variazioni delle cariche sociali e del direttore (3).
Art. 8.
In difetto dei requisiti richiesti le domande di iscrizione nel Registro regionale delle cooperative sono respinte con provvedimento dell’Assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, da notificarsi alla cooperativa interessata mediante lettera raccomandata.
Avverso il provvedimento è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
La Giunta regionale decide sul ricorso, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
Art. 9.
La cancellazione dal Registro regionale è disposta dall’Assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative con provvedimento da notificarsi all’ente mediante lettera raccomandata:
a) in caso di cessazione della cooperativa per scioglimento od altra causa di estinzione;
b) in caso di carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
c) quando la cooperativa, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto, entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dall’Ufficio.
Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.
La Giunta regionale decide sul ricorso con le modalità di cui al precedente articolo 8.
CAPO II
Commissione regionale per la Cooperazione
Art. 10. (Commissione regionale per la cooperazione). (4)
1. E’ istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell’Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;
b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;
c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;
d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione regionale dà notizia di volta in volta alla Commissione sull’andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati.
Art. 11. (Composizione della Commissione regionale per la cooperazione e disposizioni sull’istituzione e sul funzionamento). (5)
1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:
a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente;
b) dal Direttore del Servizio della cooperazione;
c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle tre Associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma dell’articolo 16, nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dall’Unione regionale delle Cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega regionale delle Cooperative e Mutue e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall’Associazione generale Cooperative Italiane Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.
2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.
3. Il Presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, Dirigenti regionali o loro sostituti, nonchè esperti.
4. La Commissione è costituita, su proposta dell’Assessore al lavoro, alla cooperazione e artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
6. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; la Commissione è altresì convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
9. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore a segretario.
Artt. 12. – 14. (6)
CAPO III
Revisione delle cooperative
Art. 15.
1. La vigilanza si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.
2. La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell’ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarità amministrative. Essa è diretta ad accertare principalmente:
a) l’osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali ai fini delle agevolazioni pubbliche;
c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente;
d) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività sociali e mutualistiche;
e) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività.
3. Le revisioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l’opportunità con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie.
4. Le revisioni ordinarie e straordinarie non sostituiscono quelle di carattere tecnico che eventualmente possono essere disposte dalle Amministrazioni dello Stato o degli altri Uffici regionali competenti nello specifico settore in cui opera la cooperativa (8).
Art. 16.
Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 sono effettuate dalle rispettive Associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all’albo di cui all’articolo 19 della presente legge.
Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite, su incarico dell’Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, da dipendenti dell’Amministrazione regionale, di qualifica non inferiore a segretario, esperti in materia o dai revisori iscritti all’Albo regionale (9).
Art. 17.
Gli enti cooperativi hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.
Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione regionale, da sottoscriversi dal revisore e dal legale rappresentante dell’ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni. Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all’ente revisionato, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed eventualmente all’Associazione cui la cooperativa aderisce.
Entro quindici giorni dalla data del verbale, l’ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.
Il revisore è tenuto al segreto d’ufficio.
Art. 18.
1. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, sentito il competente Comitato, di cui all’articolo 13.
2. Tali provvedimenti sono trascritti dal Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicati, a cura dell’Ufficio, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Essi devono inoltre essere comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’annotazione dello Schedario generale della cooperazione.
4. Fuori dei casi previsti dal comma 1, nel caso di irregolarità sanabili attestate nel verbale di revisione o rilevate d’ufficio dagli atti depositati, l’Amministrazione regionale può diffidare l’ente a provvedere alla loro regolarizzazione entro un termine stabilito ovvero nel termine fissato dallo stesso revisore del verbale.
5. Qualora l’ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può esserne disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative a norma dell’articolo 9 (10).
Art. 19.
E’ istituito presso il Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative l’Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Amministrazione regionale.
Nell’albo sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani abilitati all’esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti, ragioniere, consulente del lavoro (11).
Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi indetti dall’Amministrazione regionale ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I revisori iscritti all’Albo devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell’esercizio dell’attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.
La domanda di iscrizione all’Albo, redatta su carta legale, va diretta al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative e corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) titolo di studio;
3) attestato di idoneità a revisore di cooperative rilasciato dall’Amministrazione regionale o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il certificato d’iscrizione agli albi professionali sostituisce i documenti di cui al precedente comma.
Art. 20.
Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all’assistenza ed allo sviluppo della cooperazione il Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative si avvale:
a) delle associazioni di cooperative operanti nella regione, di cui all’articolo 16;
b) di altre associazioni di cooperative che abbiano almeno duecento cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
A tal fine le associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono trasmettere al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
c) relazione annuale sulla attività di vigilanza ad esse demandata;
d) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l’adesione;
e) copie degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.
Nell’esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dal Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.
L’autorizzazione di cui al punto b) del primo comma può essere revocata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione, quando l’associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.
Art. 21.
La Giunta regionale è autorizzata ad istituire corsi di formazione e di perfezionamento per revisori di cooperative.
Le modalità di istituzione e di finanziamento dei corsi saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
Art. 22.
La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione.
Per le revisioni previste dal primo comma dell’articolo 16 spetta all’Associazione cui l’ente revisionato aderisce una somma, a titolo di rimborso spese, di entità pari al contributo stabilito, a norma dell’articolo 8 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale. A tal fine le Associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 20, penultimo comma, e con l’indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione (12).
Per le revisioni straordinarie nonché le revisioni ordinarie di cui al secondo comma dell’articolo 16, ai revisori spettano gli importi come determinati dal comma precedente diminuiti del 10%; qualora tali revisioni vengano effettuate fuori dalla località ove l’incaricato ha il domicilio o la sede di lavoro viene corrisposto il rimborso per le spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali (13).
Art. 23.
Sono poste a carico della Regione le spese relative alla procedura di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione Friuli- Venezia Giulia, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile e dell’articolo 22 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con Legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché i compensi agli stessi Commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con una totale mancanza di attivo.
Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l’attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico della Regione la differenza necessaria.
Nei casi, altresì, in cui sia comprovata l’impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 2543 del Codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 2545 dello stesso Codice, nonché l’impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall’autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico della Regione integralmente o per la differenza necessaria.
PARTE III
INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE ASSOCIATIVE E
COOPERATIVE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Art. 24. (14)
Art. 25.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per l’attuazione delle loro finalità istituzionali alle tre Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aventi sede nella regione di cui al punto 5 dell’articolo 11, secondo i seguenti criteri:
a) il 40% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali, alle associazioni regionali di cui sopra, anche per il sostegno delle organizzazioni di propria emanazione o comunque ad esse facenti capo;
b) il restante 60% alle stesse associazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell’anno precedente risultino aderenti.
(Omissis) (15).
Parte della sovvenzione annualmente concessa per l’importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette Associazioni al «Centro regionale per la cooperazione nelle scuole» con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell’Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso (16).
Art. 26.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, che risultino aderenti ad una delle associazioni nazionali di cui all’articolo 16 per l’attuazione di iniziative dirette: alla divulgazione e propaganda cooperativa; all’organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile
dall’Amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione, compresa la predisposizione di programmi e progetti cooperativi da inserire nella programmazione regionale.
Le stesse sovvenzioni possono essere concesse in via del tutto particolare anche a società cooperative per iniziative riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione.
Le domande per ottenere le sovvenzioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative accompagnate dal relativo programma e preventivo di spesa.
Gli enti beneficiari dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario nel quale è stata concessa e pagata la sovvenzione stessa una dettagliata relazione sull’attività svolta rapportata al programma ed al preventivo precedentemente presentati.
La mancata presentazione della relazione o l’irregolarità della stessa potranno comportare la revoca da parte dell’Amministrazione regionale della sovvenzione concessa.
Art. 27.
L’Amministrazione regionale, al fine di apportare un contributo attraverso la conoscenza ed il metodo cooperativo all’educazione sociale, civile e morale dei giovani, è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per il raggiungimento delle proprie finalità, anche in conto gestione, al «Centro regionale per la cooperazione nelle scuole», associazione costituita sotto il patrocinio dell’Amministrazione regionale e con la partecipazione diretta delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Per la concessione della sovvenzione ordinaria annuale il «Centro regionale per la cooperazione delle scuole» è tenuto:
a) sottoporre, per l’approvazione, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso;
b) inserire nel Consiglio direttivo un dipendente, di livello non inferiore al sesto, del Servizio regionale di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative;
c) trasmettere per l’accertamento della regolarità, entro il mese di aprile di ogni anno, al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale.
PARTE IV
NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28.
Gli oneri di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 fanno carico al capitolo 3253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l’esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 29.
Per le finalità di cui al precedente articolo 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l’esercizio 1982 viene istituito al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative – Categoria III – il capitolo 1101 con la denominazione «Spese dirette per iniziative di sostegno, di incentivazione e di diffusione delle forme associative e cooperative» e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddivisi in ragione di lire 40 milioni per ciascun esercizio.
Per le finalità di cui al precedente articolo 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l’esercizio 1982 viene istituito al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative – Categoria IV – il capitolo 1151 con la denominazione «Sovvenzione ordinaria alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo» e con lo stanziamento complessivo di lire 930 milioni, suddivisi in ragione di lire 310 milioni per ciascun esercizio.
Per le finalità di cui al precedente articolo 26, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l’esercizio 1982 viene istituito al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative – Categoria IV – il capitolo 1152 con la denominazione «Sovvenzione alle Associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, aderenti alle Associazioni nazionali, per iniziative dirette allo sviluppo della cooperazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 330 milioni, suddivisi in ragione di lire 110 milioni per ciascun esercizio.
Per le finalità di cui al precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l’esercizio 1982 viene istituito al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative – Categoria IV – il capitolo 1153 con la denominazione «Sovvenzione ordinaria al ‘Centro regionale per la cooperazione nelle scuole’ per il raggiungimento delle sue finalità» e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascun esercizio.
All’onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:
– per lire 1.050 milioni mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 – Partita n. 1 – dell’elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi);
– per lire 150 milioni, relative all’esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell’avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 dd. 27 aprile 1982;
– per le restanti lire 300 milioni (150 milioni per ciascun esercizio 1983 e 1984) mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.
Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei precitati capitoli 1101, 1151, 1152 e 1153 vengono riportati nell’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 30.
Nella prima applicazione dell’articolo 26 della presente legge sono considerate valide le domande e la documentazione prescritta, già presentate al Servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, purché prodotte nel rispetto del termine e con le modalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, anche relativamente ad iniziative già attuate nel corso del corrente esercizio.
Art. 31.
Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni;
– legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
– il capo I della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e sue successive modificazioni.
Art. 32.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(*) Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19 ogniqualvolta la presente legge fa riferimento all’Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione, il riferimento s’intende fatto all’Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato. Vedi per i corretti riferimenti ai Servizi e ai livelli le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma regionale.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(2a) Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(4) Articolo già sostituito dall’art. 4 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19, ora così nuovamente sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(5) Articolo già modificato dall’art. 7, primo comma, della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 e dall’art. 5 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19, ora così sostituito dall’art. 3, comma 2, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(6) Articoli abrogati dall’art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
(8) Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(9) Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 marzo 1986, n. 11 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(10) Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(11) Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 marzo 1986, n. 11.
(12) Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 27 marzo 1986, n. 11.
(13) Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 27 marzo 1986, n. 11.
(14) Articolo abrogato dall’art. 17, comma 23, della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.
(15) L’originario 2º comma è stato abrogato dall’art. 11 della L.R. 11 maggio 1993, n. 19.
(16) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 19, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
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