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Friuli Venezia Giulia LR 48/96Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati

di Redazione

Legge Regionale 16 dicembre 1996, n. 48.
Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.
(B.U. 18 dicembre 1996, n. 51).

Art. 1. (Sostituzione ed integrazione dell’articolo 34 della legge regionale 10/1988).
1. L’articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2. Gli interventi di cui all’articolo 34 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all’articolo 3, comma 3.

Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 10/1988).
1. L’articolo 35 della legge regionale 10/1988, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è sostituito dal seguente:
(Omissis).

Art. 3. (Erogazione dei finanziamenti e loro rendicontazione).
1. Per la concessione dei benefici di cui all’articolo 35 della legge regionale 10/1988, come sostituito dall’articolo 2, le associazioni interessate presentano domanda alla Direzione regionale dell’assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno. Alla domanda è unito il programma di attività con il relativo piano finanziario.
2. Le domande di cui al comma 1 sono inoltrate anche tramite gli organismi di coordinamento di livello regionale delle associazioni; in tal caso gli organismi predetti provvedono altresì a trasmettere la relativa rendicontazione.
3. La ripartizione dei finanziamenti per le associazioni avviene sulla base di un sistema a punteggio che considera:
a) personale dipendente;
b) numero degli associati;
c) attività promozionali;
d) sede (1).
4. I criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio. Con la deliberazione dei criteri è fissato, per ogni sede provinciale delle associazioni di cui all’articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, il tetto massimo degli associati da considerare per attribuire il punteggio riferito al comma 3, lettera b) (1).
5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo le associazioni beneficiarie presentano il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi. Eventuali difformità rispetto al programma presentato o ai compiti istituzionali prescritti dagli statuti determinano la revoca totale o parziale del beneficio.

Art. 4. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri relativi ai finanziamenti di cui all’articolo 35, comma 3, della legge regionale 10/1988, come sostituito dall’articolo 2, fanno carico, a decorrere dall’anno 1997, al capitolo 4985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

Art. 5. (Abrogazione di norme).
1. Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 1997.

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(1) Comma così sostituito dall’art. 122 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

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