Politica

Forza Italia: il Terzo settore abbia accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi

L'emendamento presentato da tre deputati azzurri. Antonio Palmieri: "Abbiamo verificato che l'emendamento può essere considerato a costo zero, perché c'è la capienza per accogliere le eventuali richieste degli enti non commerciali"

di Redazione

Dopo l'iniziativa di Lucio Malan in Senato, Forza Italia con i deputati Antonio Palmieri (foto), Claudia Porchietto e Carlo Giacometto presenta a palazzo Madama un emendamento al decreto Sostegni bis affinché le risorse del Fondo di Garanzia per le Pmi siano disponibili anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. "Con questo emendamento, torniamo a chiedere al governo di sanare una ingiustizia, culturale e sostanziale", commenta a vita.it Palmieri, "Culturale perché fin dai tempi della riforma del Terzo settore abbiamo tutti condiviso il concetto che indicava il mondo del non profit non come terzo ma come primo settore, perché capace di generare valore economico e sociale. Sostanziale, perché in questo periodo di pandemia le realtà del Terzo settore hanno contribuito a mantenere occupazione e coesione sociale. Per questo motivo già erano state equiparate alle pmi per poter accedere al fondo di garanzia statale, salvo poi non vedersi rinnovare questa possibilità".

"È tempo di rimediare e il decreto sostegni bis è l'occasione giusta. Oltre tutto, assieme ai colleghi Porchietto e Giacometto e alll'ufficio legislativo del gruppo di Forza Italia abbiamo verificato che l'emendamento può essere considerato a costo zero, perché c'è la capienza per accogliere le eventuali richieste degli enti non commerciali", conclude l'esponente di Forza Italia


Qui il testo dell'emendamento

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

<<12-bis
(Accesso enti terzo settore al fondo centrale di garanzia per le PMI)

1 Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per le finalità di cui al presente articolo, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Palmieri, Giacometto, Porchietto

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