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Forum Istituto Cortivo: Disabili, permessi frazionabili

Sono frazionabili in ore i permessi mensili (tre giorni) per assistere i familiari portatori di handicap grave

di Associazione Istituto Cortivo

Sono frazionabili in scomparti orari i permessi mensili della legge quadro sul diritto ad assistere le persone disabili. Si tratta dei tre giorni di assenza dal servizio, concessi ai lavoratori che assistono familiari portatori di handicap, previsti dal terzo comma dell’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Il nuovo criterio è stato recentemente deciso dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed è stato acquisito dall’Inps che lo ha comunicato e diffuso con il messaggio n. 15995 del 18.6.2007. Poiché le varie amministrazioni, almeno nel settore pubblico, avevano fin qui adottato criteri differenti nel concedere l’agevolazione di che trattasi, è stata avvertita l’esigenza, da parte del dicastero di via Veneto, di uniformare il metodo di fruizione dei permessi. La soluzione adottata è stata quella di consentire al lavoratore di chiedere i tre giorni di permesso al mese, oppure, a sua scelta e convenienza, di assentarsi dal posto di lavoro non per l’intera giornata, ma solo per alcune ore, con un tetto massimo mensile che era stato dapprima indicato in 18 ore. Con una circolare successiva (messaggio n. 16866 del 28.6.2006), l’Istituto nazionale di previdenza ha, tuttavia, precisato che solo per i lavoratori con «orario normale» settimanale di 36 ore, articolato su sei giorni lavorativi, il massimale del tempo frazionabile è pari a 18 ore mensili. Tramite lo stesso documento, l’Inps ha, infatti, reso noto, in via generale, il sistema di calcolo che è necessario adottare in caso di lavoratori che svolgano un’attività distesa su un periodo lavorativo diverso da quello detto in precedenza. È stato impostato un algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario di lavoro determinato su base settimanale ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi che viene determinato moltiplicando per 3 il risultato del rapporto tra l’orario normale di lavoro settimanale ed il numero dei giorni lavorativi settimanali. In base a questo criterio coloro, nell’esempio riportato dall’Inps, che sono in servizio per otto ore in cinque giorni settimanali potranno godere di permessi orari pari a 24 ore. In assenza di istruzioni particolari per il personale docente scolastico deve ritenersi applicabile detto criterio algoritmico che prendendo come primo parametro il monte ore settimanale pari a 18, e dando per acquisito, in via di consuetudine e prassi generalizzata e diffusa, il dato di 5 giornate lavorative porta a un massimo di 11 ore mensili di fruibilità. (da Italia Oggi del 9.10.2007, pag. 47)


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