Economia
Fondo di solidarietà alle vittime fallimenti immobiliari
Il fondo garantirà gli acquirenti di immobili che hanno perso somme di denaro a seguito dell'insolvenza del costruttore
Con il Decreto 2 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2006, è stato istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà, o altro diritto reale di godimento, su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore, o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 13 del Decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Essa può essere presentata:
– per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap S.p.a.;
– per consegna diretta presso la sede della stessa Concessionaria;
– a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata alla sede della Concessionaria.
Alla domanda deve essere allegata:
– copia del documento d’identità;
– copia del contratto preliminare di vendita, o di altro atto avente per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque il trasferimento non immediato, a sè o ad un parente in primo grado, della proprietà o titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire;
– qualsiasi atto certificante l’esistenza di procedure che implicano una situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, nè aperta successivamente al 21 luglio 2005.
È istituito presso la Consap S.p.a. un Comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire.
Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze (che lo presiede); da un rappresentante del Ministero della giustizia; da un rappresentante del Ministero delle attività produttive; da un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI); da un rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); da un rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE); da un rappresentante dell’Assocond-Conafi e da un rappresentante di Consap S.p.a.
Su richiesta della Concessionaria servizi assicurativi pubblici, il Comitato esprime parere in ordine alla determinazione delle linee guida e dei criteri di valutazione in merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attività istruttoria, nonché in relazione a specifici quesiti avanzati dalla stessa Concessionaria.
IL TESTO DEL DECRETO:
www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fondo_immobiliare/fondosolidarieta.pdf
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