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Fondazioni: il testo integrale della sentenza

Il comunicato della Consulta e il testo della sentenza relativa al ricorso promosso dalle fondazioni

di Francesco Maggio

Ecco il comunicato della Corte Costituzionale in merito alle sentenze su Fondazioni bancarie: In data odierna sono state pubblicate le sentenze nn. 300 e 301, con le quali la Corte costituzionale ha deciso le questioni in materia di fondazioni bancarie discusse nell?udienza pubblica del 3 giugno scorso. Con la sentenza n. 300 del 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria contro l?art. 11 della legge finanziaria per il 2002, che ha apportato modifiche alla disciplina delle fondazioni di origine bancaria. Le Regioni sostenevano l?incostituzionalità della legge statale, facendo valere la competenza legislativa loro riconosciuta dall?art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di ?casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito di carattere regionale?. La Corte ha rigettato i ricorsi, osservando che il processo di trasformazione degli ex-enti pubblici creditizi in fondazioni, avviato nel 1990 e proseguito con varie riforme fino al 1999, è oggi portato a compimento, con la dismissione delle partecipazioni azionarie originariamente detenute nelle banche e con l?approvazione dei nuovi statuti; con la conseguenza che le fondazioni, estranee all?ordinamento bancario e qualificate dalla legge come persone giuridiche private senza fine di lucro, ricadono nella materia dell?ordinamento civile, assegnata alla competenza esclusiva dello Stato, secondo l?art. 117, secondo comma, della Costituzione. Con la sentenza n. 301 del 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell?art. 11, commi 1 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e degli artt. 4, comma 1, lett. g) e 10, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in tema di fondazioni bancarie, dichiarando contestualmente non fondate, con pronuncia in parte interpretativa, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale del citato art. 11 sollevate dal TAR del Lazio. La declaratoria di illegittimità colpisce il comma 1 dell?art. 11 nella parte in cui attribuisce all?autorità di vigilanza il potere di modificare con proprio regolamento i “settori ammessi”, quali individuati dalla stessa norma, ed il comma 4 del medesimo articolo nella parte in cui prevede, nella composizione degli organi di indirizzo delle fondazioni, una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all?art. 114 della Costituzione, anziché “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”. Gli artt. 4, comma 1, lett. g) e 10, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, sono stati invece dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui attribuiscono all?Autorità di vigilanza il potere di emanare atti di indirizzo di carattere generale, vincolanti per le fondazioni. Nella colonna a lato è scaricabile il testo integrale della sentenza relativa al ricorso promosso dalle fondazioni d’origine bancaria.


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