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Fondazioni: gli stralci della sentenza

Parziale illegittimita' degli articoli 11 (commi 1 e 4) della riforma Tremonti e dell'articolo 10 (comma 3) della legge 153 del

di Benedetta Verrini

Questo, in estrema sintesi, il significato della decisione – la n. 301 del 2003 – depositata oggi dalla Corte Costituzionale. I giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nel punto in cui si precisa che “i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”; dell’articolo 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, dove è stabilito che nell’organo di indirizzo vi sia “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione (Regioni, Provincie e Comuni)”, anziché “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”. Norma sui settori ammessi “viola i parametri costituzionali” . Dopo aver precisato che “deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni”, la Consulta puntualizza anche che “deve escludersi che… le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell’articolo 117 della Costituzione”. Ma è sui “settori ammessi”, che dalla Corte Costituzionale arriva motivo di cantare vittoria per le Fondazioni. E, infatti, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001, contestato dai ricorrenti, sostiene che, ricorda la Corte, “i settori ammessi” possono essere modificati dall’Autorità di vigilanza con regolamento da emanare”, come previsto dalla Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parte cancellata ora dai giudici. Che motivano: “La norma impugnata, accordando all’Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali” contestati. Respinta, invece, l’altra richiesta arrivata dai giudici amministrativi: il Tar ha chiesto l’intervento della Corte Costituzionale perché l’articolo 11 della legge n. 448 del 2001, prevede anche “una modifica della nozione di settori rilevanti, consistenti in quelli – tra gli ammessi – scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre”. Quella norma, spiega invece la Consulta, ha la funzione “di evitare l’eccessiva dispersione dell’attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale”. La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli articoli 11 (commi 1 e 4) della riforma Tremonti e dell’articolo 10 (comma 3) della legge 153 del ’99 sulle Fondazioni bancarie ”dichiarando inoltre non fondate con pronuncia in parte interpretativa le ulteriori questioni di legittimita’ sollevate dal Tar del Lazio”. Negli organi di indirizzo delle Fondazioni dovranno essere rappresentati in prevalenza gli enti, pubblici e privati, espressione delle realta’ locali. Lo indica la Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimita’ del comma 4 della riforma Tremonti nella parte in cui prevede che ”nella composizione degli organi di indirizzo delle Fondazioni” ci sia ”una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato di cui all’articolo 114 della Costituzione (Regioni, Province e Comuni – ndr)”, anziche’, spiega ancora la Consulta, una ”prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realta’ locali”. Dichiarate non fondate, invece, le questioni di costituzionalita’ sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna e Umbria sull’articolo 11 della Finanziaria 2002 (la cosiddetta riforma Tremonti). Gli enti sostenevano l’incostituzionalita’ della norma, facendo valere la competenza legislativa dele Regioni ex articolo 117 della Costituzione in materia di ”casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito di carattere regionale”.

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