Non profit

Fondazioni bancarie: come gestire la transizione

L’Acri fornisce agli associati indicazioni e suggerimenti per sopravvivere a Tremonti

di Francesco Maggio

Il consiglio dell?Acri, l?associazione delle casse di risparmio e delle fondazioni bancarie italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Guzzetti, ha stilato un?ipotesi di lavoro su come affrontare nel modo più corretto possibile, dal punto di vista giuridico, la fase di transizione apertasi in seguito alla decisione del Governo (art. 11 della finanziaria 2001) di modificare in maniera sostanziale la legislazione relativa alle fondazioni di origine bancaria.
In particolare, ha stabilito quanto segue:
1) L?incompatibilità: la nuova norma non è applicabile ai componenti degli Organi attualmente in carica, che sono stati costituiti legittimamente in conformità alla disciplina legislativa a suo tempo vigente e recepita negli statuti ancora oggi in vigore;
2) L?attività erogativa: la locuzione ?progetti di erogazione già approvati? non sembra potersi limitare alle sole delibere, incluse quelle con efficacia pluriennale, già perfezionate in tutti i contorni, ivi compresi i beneficiari: in questo caso infatti le erogazioni sarebbero un mero atto dovuto. Per questo è stata accolta un?interpretazione meno restrittiva della precedente, dando all?inciso del legislatore, non già una valenza limitata, bensì estensiva del concetto di attività ordinaria. Conseguentemente, nell?ambito dei ?progetti approvati? potrebbero intendersi comprese anche quelle iniziative che, pur non essendo definite in tutti gli aspetti, presentino sufficienti elementi che ne individuino l?oggetto e le disponibilità economiche riservate alla realizzazione. La materia è di non facile definizione ed ogni fondazione, in tema di erogazioni segue procedure e modalità peculiari per cui l?Acri ha avviato la raccolta delel informazioni relative per avere un quadro preciso, fondazione per fondazione, e fornire così l?opportuna assistenza;
3) La gestione del patrimonio: le fondazioni possono continuare nella gestione del patrimonio secondo le linee ed i criteri di investimento già definiti e nel rispetto dei principi fissati dalla legge con riferimento alla conservazione del patrimonio, all?adeguata redditività alla diversificazione del rischio;
4) La gestione del personale: le fondazioni possono procedere all?attuazione delle decisioni già prese in relazione all?organico, attraverso atti esecutivi, per garantire il normale funzionamento della fondazione.

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