Non profit

Fondazione. Come e perché fondarle

I quesiti di due lettori in merito alla costituzione di una fondazione.

di Carlo Mazzini

Sono un?operatrice della Fondazione GF onlus, fondazione non riconosciuta. Quali sono gli aspetti negativi e positivi del riconoscimento giuridico? P.C. (email)

Vorrei costituire una fondazione onlus che promuova attività culturali e museali su cinema e teatro. Volevo capire le procedure, i costi, come valutare il patrimonio (beni mobili) e dopo quanto tempo posso chiedere i contributi. G.F. (email)

Vediamo alcuni passi formali e sostanziali necessari per la costituzione di una fondazione. Primo: avere un?idea che una fondazione possa ?vestire? con coerenza. Secondo: scoprirsi possessore (o intercettatore) di risorse adeguate.
Il primo punto significa che l?alternativa tra fondazione e associazione non è roba da giuristi?, ma risponde a necessità diverse. Si dice che la fondazione è un?universalità di beni, i cui frutti e/o utilizzo in economia permettono di perseguire le finalità. Diversa è l?associazione, il cui apporto caratterizzante è rappresentato dai soci, dalle loro disponibilità di tempo e di conoscenza prima ancora che finanziarie. La linea di demarcazione tra i due insiemi non è però così netta. È comunque rilevante scegliere con oculatezza la veste civilistica, cercando di comprendere se l?apporto economico dei fondatori sia o meno essenziale. La questione delle risorse adeguate non è, neppure essa, banale. Di norma, le Regioni (per le fondazioni con limitato raggio d?azione) e la Prefettura (per quelle nazionali) definiscono di volta in volta la soglia minima di patrimonio necessaria perché la fondazione possa operare senza dilapidare il patrimonio nel breve periodo. La valutazione dei beni sarebbe bene sottoporla a un perito, mentre per sapere di cosa ci sia bisogno per costituire il soggetto, gli uffici competenti hanno predisposto dei formulari. Ricordo come la fondazione sia una struttura tendenzialmente non democratica e rigida di fronte a modifiche dello statuto e delle attività. Passando ai finanziamenti, gli enti erogatori di sovvenzioni a fondo perduto (ministeri, enti locali, fondazioni bancarie) non sempre determinano una data dalla quale si sia autorizzati a chiedere contributi; è verosimile che si debba comprovare la capacità di avviare e mantenere le attività per le quali si chiede un sostegno. Manca nel non profit, ed è noto, un incentivo ad aprire nuove attività, come esiste nel for profit.
Detto che per ottenere il riconoscimento si deve redigere l?atto costitutivo, statuto e regolamenti nella forma di atto pubblico, ci viene chiesto se sia utile ottenere il riconoscimento. La formula «ci sono due scuole di pensiero» è quanto mai azzeccata. Personalmente ritengo rischioso, in primis per gli amministratori, governare un ente (fondazione non riconosciuta) che non si sa se esista o meno. Mentre per alcuni, in buona compagnia di alcune pronunce della Cassazione, la fondazione non riconosciuta non sarebbe altro che un comitato, secondo altri, il riconoscimento amministrativo sarebbe un elemento costitutivo della fondazione stessa.
A me non rimane che invitare alla prudenza.

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