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Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002

di Redazione

DECRETO 19 dicembre 2001
Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri. Anno accademico 2001-2002
(GU n. 89 del 16-4-2002)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
ed
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto l’art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato testo unico, in materia di accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari;
Visto l’art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la
fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con i Ministri dell’interno e dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica del numero di visti d’ingresso e permessi
di soggiorni da rilasciare annualmente per l’accesso all’istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero;
Visto l’art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato
regolamento, sulle modalita’ per l’accesso ai corsi universitari per
gli studenti stranieri residenti all’estero;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59” con il quale si e’ proceduto tra l’altro alla
istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Considerate le disponibilita’ comunicate dalle universita’ dei
posti riservati agli studenti stranieri per l’ammissione ai corsi
universitari per l’anno accademico 2001-2002;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1
Per l’anno accademico 2001-2002 possono essere rilasciati in favore
di cittadini stranieri residenti all’estero 22.019 visti di ingresso
e permessi di soggiorno per l’accesso ai corsi universitari presso
gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001

Il Ministro degli affari esteri – Ruggiero

Il Ministro dell’interno – Scajola

Il Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca – Moratti

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