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Fisco: ecco le onlus a rischio cancellazione

Sono state svolte indagini sulle organizzazioni iscritte all'anagrafe per impedire l'indebita fruizione del regime agevolativo. Intervista a Francesca Buscaroli.

di Benedetta Verrini

Per le onlus si profila un autunno di controlli e ispezioni fiscali. In seguito alla circolare n. 14 del 26 febbraio 2003 dell?Agenzia delle Entrate – Direzione Accertamento, elaborata per “impedire l?indebita fruizione del regime agevolativo previsto per le onlus” da parte di organizzazioni iscritte all?anagrafe, diverse Direzioni regionali hanno iniziato a svolgere indagini sulle organizzazioni iscritte nell?anagrafe. Vita ha affrontato il tema con Francesca Buscaroli, commercialista in Bologna. Vita: Le risulta che sia iniziata una vera “stagione di cancellazioni” da parte del Fisco? Francesca Buscaroli: Sebbene l?amministrazione finanziaria abbia già, in passato, esercitato attività di controllo, sfociate in provvedimenti di cancellazione, ultimamente (soprattutto in seguito all?emanazione della circolare n. 14), il fenomeno ha assunto una dimensione ragguardevole, manifestandosi con sistematicità. Vita: Quali sono i più frequenti motivi di cancellazione e a cosa sono imputabili? Quali settori sono a maggior rischio? Buscaroli: A mio avviso, le cause di cancellazione più ricorrenti atterranno all?individuazione dell?effettiva portata della nozione di persona svantaggiata, contenuta nell?art. 10, comma 2, lett. a) del dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, con particolare riferimento alla condizione di svantaggio economico. Sembra, infatti, che la posizione dell?amministrazione finanziaria, sia nel senso di considerare imprescindibile la sussistenza della condizione del bisogno economico nei destinatari delle attività delle onlus, al di là della presenza, o meno, di altre condizioni invalidanti. In tal senso, la presenza di un corrispettivo da parte dei destinatari delle attività delle onlus può essere un elemento di prova circa l?insussistenza del bisogno economico in capo ai predetti destinatari. Un ulteriore elemento di criticità investe i settori per i quali si considerano “immanenti” le finalità di solidarietà sociale. Per i settori che concernono le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza (per l?esercizio delle quali si prescinde dall?indagine circa la condizione di svantaggio dei destinatari), il problema attiene alla definizione stessa delle attività, definizione che, attesa la posizione restrittiva dell?Agenzia delle Entrate, è strettamente collegata alla condizione di bisogno economico dei destinatari. Non sono, infine, da sottovalutare le condizioni legate al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, soprattutto con riferimento alla corresponsione ai dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Soprattutto nel settore della ricerca scientifica, laddove i risultati dipendono dalla “qualità” dei ricercatori impegnati, tale condizione sarà di difficile applicazione, atteso il carattere penalizzante della stessa. Vita: Cosa succede quando avviene la cancellazione? Buscaroli: In caso di cancellazione dall?Anagrafe unica delle onlus si decade dal regime di agevolazione disposto dal dlgs 460/1997. L?amministrazione finanziaria provvederà, inoltre, al recupero degli indebiti risparmi d?imposta effettuati, con i relativi interessi, nonché all?applicazione delle sanzioni previste. è assolutamente probabile, inoltre, che gli enti destinatari del provvedimento vengano qualificati quali “enti commerciali”; atteso, infatti, che la maggiore agevolazione disposta per le onlus è quella dell?art. 111-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi (per il quale è prevista la decommercializzazione delle attività svolte e l?esclusione dall?imponibile dei proventi derivanti dall?esercizio delle attività direttamente connesse) gli enti che decidono di assumere la qualità di onlus sono, nella maggior parte dei casi, quelli che svolgono attività commerciali e intendono, ritenendo di perseguire finalità di solidarietà sociale, usufruire della predetta agevolazione fiscale. L?art. 10, comma 1, lett. f), del dlgs n. 460 dispone, infine, in caso di scioglimento dell?organizzazione, l?obbligo della devoluzione del patrimonio ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentita l?Agenzia per le onlus. Info: La circolare “ispettiva” CIRCOLARE – Circolare n.14 del 26 febbraio 2003, emessa dall?Agenzia delle Entrate- Direzione accertamento OGGETTO – Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell?anagrafe unica delle onlus. Decadenza dalle agevolazioni REQUISITI – Dal pdv formale, i benefici fiscali sono subordinati al rispetto di due condizioni: recepimento nello statuto dei requisiti previsti dall?art.10 del dlgs n. 460/1997; comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate per l?iscrizione all?anagrafe delle onlus CONTROLLI – Le Direzioni regionali possono effettuare a carico delle onlus indagini formali e sostanziali


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