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Fisco, è ora di arrivareball’esenzione totale

Agenzia Onlus Piattaforma di una possibile riforma - puntata 2

di Gabriella Meroni

«Proposte per una riforma organica della legislazione sul terzo settore»: si intitola così un documento messo a punto da un gruppo di esperti coordinato dall’Agenzia per le onlus. Si tratta del primo documento dell’Agenzia che prende in esame tutto il corpus legislativo del non profit, e ne propone la riforma, settore per settore. Nel numero 1/2009 vi abbiamo presentato la prima parte del testo, che affrontava l’identità del terzo settore e delle sue componenti. In questo numero concludiamo la sintesi del testo. N ella seconda parte del documento dell’Agenzia per le onlus si affrontano temi rilevanti, a cominciare dalle tematiche fiscali. L’Agenzia sostiene che sia «necessario» rivedere la normativa tributaria, sia per agevolare gli operatori del settore, sia per valorizzare la destinazione solidaristica della ricchezza prodotta. «L’attuale panorama legislativo appare disorganico e frammentato»; è dunque il momento di operare una «riforma radicale» per elaborare normativamente, per la prima volta, una autonoma categoria di enti operanti nel terzo settore o enti non lucrativi. Ecco il nocciolo della questione: l’idea è identificare una (ristretta) base di finalità istituzionali di forte impatto e utilità sociale il cui perseguimento giustifica la totale esenzione da imposizione diretta. In pratica, dice l’Agenzia, la “ragione costitutiva” dell’ente, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (associazioni, fondazione, onlus), riconducibile direttamente alla solidarietà sociale, dovrebbe essere la chiave di volta per l’inserimento del soggetto nella macro-categoria degli enti operanti nel terzo settore. Resterebbero, come è ovvio, gli obblighi di iscrizione in un apposito albo o registro, ma una volta rispettati i requisiti sostanziali, la legislazione tributaria dovrebbe prevedere la totale esenzione da imposizione diretta delle attività, commerciali o non commerciali, strumentali o connesse, svolte dall’ente per perseguire i propri scopi. È chiaro che, trattandosi di una innovazione non da poco, occorre una «accurata gabbia di cautele e di stringenti limiti», quali il divieto di distribuzione di utili; retribuzioni inferiori del 20% a quella prevista per mansioni simili dalla contrattazione collettiva nazionale; obbligo di tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio o del rendiconto economico. Ma sarebbe comunque una rivoluzione.
Meno dirompenti, e tuttavia degni di nota, i contenuti degli altri capitoli. Nel quinto, dedicato al rapporto con le istituzioni pubbliche, si sottolinea che l’accreditamento e l’affidamento dei servizi scontano una notevole frammentazione normativa, visto che ogni regione agisce a modo suo. Si invoca allora un intervento legislativo nazionale che razionalizzi e uniformi la disciplina, e classifichi le diverse tipologie di rapporti tra terzo settore e PA. Quanto ai registri (del volontariato, associazionismo ecc.), si propone di istituirne uno solo, magari suddiviso in sezioni, affidato a un soggetto unico (la stessa Agenzia?).
Il penultimo capitolo, dedicato alla rappresentanza del terzo settore, è forse il più critico: stigmatizza la «proliferazione, spesso senza alcun coordinamento» di organismi di rappresentanza, e invoca «un’opera di razionalizzazione». Ce n’è anche per il Forum del terzo settore, definito «un’associazione privata» che misura il peso dei diversi soggetti in ragione del numero degli associati, o della grandezza e presenza sul territorio. Da rilanciare, invece, la partecipazione del terzo settore alla valutazione dei bisogni svolta dalle amministrazioni pubbliche. Infine, ecco il tema del sostegno finanziario. Qui nessuna rivoluzione: i concetti di «fiducia dei donatori» e «correttezza dei beneficiari» sono sempre centrali. Si nota inoltre che il meccanismo di sostegno da privilegiare è quello che può assicurare la trasparenza. Come? Attraverso controlli sull’ente, obblighi di rendicontazione, regole interne per disciplinare la raccolta e vincoli che leghino le risorse all’esecuzione di progetti preventivamente individuati e resi pubblici.

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