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Fisco: consumatori fuori dalle onlus

Le associazioni dei consumatori possono qualificarsi come onlus e godere dei relativi vantaggi fiscali?

di Benedetta Verrini

Le associazioni di consumatori non possono assumere la qualifica di onlus. Lo ha chiarito in una risoluzione (n. 81/E del 17 giugno 2005) l?Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcune richieste sul caso specifico. Le spiegazioni dell?Agenzia vertono, ancora una volta, sul passaggio ?portante? del decreto 460 del 1997: l?articolo 10, che illustra le caratteristiche soggettive e i settori di attività cui le aspiranti onlus devono tassativamente attenersi per essere in regola. Vediamoli. Sotto il profilo soggettivo, la legge prevede che possono assumere la qualifica di onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica. Non possono essere organizzazioni non lucrative, invece, gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti ai partiti, ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle associazioni di categoria. Chiarita l?identità soggettiva degli enti ammessi e non ammessi, l?articolo 10 fa anche un passo ulteriore: impone un ambito di settori di attività nei quali essi dovranno operare nel perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale. Le onlus dovranno intervenire nei campi dell?assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dell?arte e dell?ambiente, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica. Inoltre, la maggior parte di queste attività devono essere dirette ad arrecare beneficio a persone svantaggiate (in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari, oltre ai componenti delle comunità estere limitatamente agli aiuti umanitari), altrimenti il ?fine solidaristico? non s?intende realizzato. Fatta questa lunga premessa, funzionale alla decisione, la risoluzione dell?Agenzia delle Entrate passa ad analizzare il caso delle associazioni di consumatori, normate dalla legge 281 del 1998. Si tratta, cita l?Agenzia, di «formazioni sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti». Questa funzione si esplica «con l?assistenza del consumatore nei rapporti con i fornitori di beni o servizi resi da strutture pubbliche o private e nelle attività finalizzate ad assicurare trasparenza, equità e corretta informazione nei rapporti contrattuali». I consumatori sono definiti come «le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all?attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». L?analisi soggettiva, degli ambiti di intervento e dei beneficiari di queste associazioni non corrisponde a quelli richiesti dalla 460. La conclusione cui giunge l?Agenzia, quindi, è che «pur costituendo un?attività socialmente rilevante», l?attività svolta dalle associazioni di consumatori «non è riconducibile nei settori individuati dall?articolo 10 del decreto 460, né la stessa attività sembra preordinata, di norma, ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati».


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