Welfare

Fisco: bonus fiscale per chi assume detenuti

Quasi un milione di lire. Lo prevede il regolamento della legge 193/00, pubblicato oggi dalla Gazzetta Ufficiale

di Giampaolo Cerri

Credito di imposta a chi assume detenuti. È infatti arrivato in Gazzetta Ufficiale il regolamento alla legge 193 del 2000, in base alla quale devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti, o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti e, in particolare, dei giovani. Scopo del provvedimento: favorire l’organizzazione di lavorazioni all’interno dei penitenziari, anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. A tal fine, spiega l’Agenzia delle entrate, le amministrazioni penitenziarie stipulano, con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro, apposite convenzioni che disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attivita’ lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. L’agevolazione spetta alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari, (ovvero sono ammessi al lavoro all’esterno) e alle imprese che svolgono attivita’ di formazione nei confronti di queste particolari categorie di cittadini, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, la loro assunzione, ovvero attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria. Per ogni lavoratore assunto, è riconosciuto un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro (un milione di lire), in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate o, in caso di contratto a tempo parziale, alle ore prestate. L’agevolazione spetta a condizione che i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni e con un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro ed è riconosciuta anche per i 6 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.


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