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Finanziaria, cosa dice il comma 82?

Gli enti non profit dovranno adottare, entro il 31 ottobre prossimo, specifiche misure atte a prevenire eventuali frodi.

di Benedetta Verrini

Che impatto avrà sul non profit? è ciò che viene da chiedersi leggendo il comma 82 della nuova Finanziaria, in vigore dal 1° gennaio scorso. Tra le pieghe dell?immenso testo normativo (un solo articolo e 572 commi), il passaggio rischia di passare inosservato. Eppure, sembra avere un notevole ?peso specifico?. «Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici», esordisce il testo, «tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell?Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all?attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio». Vediamo cosa dedurne. Gli enti che fruiscono di fondi statali o Ue (anche sotto forma di sgravi o incentivi), sono anche le realtà del Terzo settore italiano. Il campo specifico di operatività è altrettanto vasto: si parla di «avviamento, aggiornamento e formazione professionale», ma anche «utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all?attività produttiva». Per prevenire il rischio di illeciti (cioè frodi o malversazioni a danno dello Stato o dell?Ue) nell?uso di questi finanziamenti, dunque, la Finanziaria dispone di «dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento». Di quali «misure organizzative» si tratti, il comma 82 lo spiega dopo, chiarendo che queste dovranno essere predisposte «nel rispetto dei princìpi previsti dal dlgs 8 giugno 2001, n. 231». «Con il decreto 231 è stato introdotto un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale», spiega a Vita Carlo Mazzini, consulente esperto di non profit per Studio Uno. «è addebitabile a un ente (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai vertici o dai sottoposti. Le sanzioni previste sono particolarmente pesanti: quelle pecuniarie partono da un minimo di 25mila euro; quelle interdittive vanno dall?interdizione temporanea dall?esercizio di attività alla revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze, dal divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, sino alla chiusura definitiva dell?impresa». Nel settore profit, molte società hanno già adottato codici e modelli organizzativi di buona gestione atti a prevenire queste gravi conseguenze. è interessante notare come, in chiusura al comma 82, si aggiunge anche un?altra novità: l?ente responsabile di «predisporre», o «verificare e approvare» ciascuna nuova misura organizzativa sarà l?Isfol, l?Istituto per la formazione dei lavoratori, che è di natura pubblica e incardinato presso il ministero del Lavoro. Abbiamo chiesto conferma del nuovo scenario all?Agenzia delle onlus. «L?obiettivo della norma è, evidentemente, la prevenzione di illeciti nell?uso di fondi pubblici nei settori dell?avviamento professionale o della riqualificazione», commenta il direttore, Gabrio Quattropani. «Penso, ad esempio, al corretto uso di fondi nei corsi Fse. Quella indicata dall?art. 82 è dunque una questione centrale sia per il mondo profit che per il non profit. Dal momento che la scadenza per l?adozione delle misure organizzative è ancora lontana, è più che probabile che nei prossimi mesi sia le Regioni che lo stesso Isfol daranno ulteriori indicazioni per attuare i migliori modelli di controllo e trasparenza». Il punto Il comma 82 della legge Finanziaria (legge 311/2004), volto al contrasto dell?uso illecito di finanziamenti pubblici, impone anche agli enti non profit l?adozione, entro il 31 ottobre 2005, di specifiche misure organizzative volte a prevenire frodi. A valutare la validità di tali misure sarà l?Isfol.


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