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Ferie alle porte. Vacanze d’inverno, vademecum contro le trappole

Disguidi e ritardi. Prezzi e clausole contrattuali. Danni e aumenti. Torna, in versione aggiornata, la Carta dei Diritti del Turista.

di Redazione

È arrivata all?undicesima edizione la Carta dei Diritti del Turista, la guida ai principali diritti e doveri di chi viaggia, compilata dal Movimento Consumatori. Uno strumento che affronta in forma divulgativa le tematiche giuridiche e contrattuali più frequenti. Natale e Capodanno sono alle porte, tempo di vacanze: ecco un po? di consigli per arrivare alle vacanze preparati, tratti dalla Carta dei diritti.

Agenzia e tour operator
I cosiddetti ?pacchetti turistici? sono formule di vacanza tutto compreso, organizzate dai ?tour operator? e posti in vendita al pubblico, per lo più tramite le agenzie di viaggio. L?agenzia è responsabile solo come mandatario, cioè solo per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione. Per ogni problema relativo alla qualità dei servizi, responsabile è l?organizzatore della vacanza (tour operator), il cui nome compare sui cataloghi. Il tour operator è responsabile anche per tutti gli inadempimenti e danni causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, compagnie aeree, guide, ecc.), nei confronti dei quali sarà lui a doversi rivalere dopo avere risarcito il turista.

Revisione del prezzo
L?aumento non può in nessun caso intervenire negli ultimi 20 giorni prima della partenza, non può essere superiore al 10% del prezzo originario e deve essere giustificato da variazioni del costo del trasporto, del carburante, del tasso di cambio applicato o di diritti e tasse. Se l?aumento supera il 10%, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penali e con la restituzione di tutte le somme già versate.

Modifiche delle condizioni
Se, prima della partenza, l?organizzatore o l?agenzia comunicano la modifica di uno o più servizi compresi nel pacchetto, con eventuale variazione di prezzo, il consumatore può scegliere tra: accettare la modifica; recedere dal contratto (con restituzione delle somme già corrisposte); accettare l?offerta di un pacchetto alternativo, che può essere equivalente, superiore (senza maggiorazione di prezzo) o inferiore (con rimborso della differenza). La scelta deve essere comunicata entro due giorni lavorativi dal momento in cui si è ricevuta la comunicazione.

Disdetta prima della partenza
Il tour operator può annullare il viaggio, entro il termine indicato nel contratto e con restituzione delle somme ricevute, se non raggiunge il numero minimo di partecipanti preventivamente indicato nel contratto. Se il consumatore si trova nell?impossibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato, non può recedere, ma può cedere il contratto ad un?altra persona. In questo caso, deve comunicarlo per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del sostituto. Inoltre, rimane obbligato per il saldo, unitamente al nuovo acquirente.

Ritardi nelle partenze
Alcuni tour operator prevedono clausole secondo cui «l?orario di partenza è puramente indicativo», con conseguente esclusione di responsabilità a loro carico. È da ritenere che tali clausole siano illegittime. Infatti, nei viaggi organizzati «la data, l?ora e il luogo della partenza e del ritorno» sono elementi essenziali del contratto.

Turisti abbandonati
Le cronache riportano casi di turisti abbandonati a se stessi. In questo caso, la causa è una sola: il tour operator non ha pagato i servizi ai suoi fornitori locali (albergatore, compagnia aerea) con la conseguenza che costoro interrompono la fornitura del servizio ai clienti. Un rimedio è rappresentato dal Fondo nazionale di garanzia che, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell?organizzatore, consente il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio, oltre al risarcimento dell?ulteriore danno (che deve essere richiesto entro 3 mesi dal rientro).
Disagi in loco
Giunti a destinazione, gli inconvenienti più frequenti riguardano le condizioni igieniche della struttura ricettiva o la classificazione alberghiera non corrispondente; cantieri aperti all?interno del villaggio; la spiaggia illustrata nel catalogo che risulta non disponibile perché privata; intossicazioni alimentari. In tutti questi casi occorre ricordare che, oltre a quanto espressamente sottoscritto nel contratto, anche tutte le descrizioni e le illustrazioni contenute nel catalogo sono vincolanti per l?organizzatore, che deve rispondere di ogni inadempimento e di ogni danno che ne consegue.

Il danno da vacanza rovinata
Il pacchetto turistico ha in sé un valore aggiunto rispetto alla semplice somma dei servizi che lo compongono. Se la qualità della vacanza viene pregiudicata dalla mancanza o inadeguatezza di alcuni servizi, il turista avrà diritto non solo al rimborso dei servizi mancanti, ma anche al risarcimento del danno derivante dalla frustrazione di quell?aspettativa che era parte integrante del pacchetto (e che costituiva quel valore aggiunto che il tour operator aveva pubblicizzato). Recentemente la Corte di Giustizia delle Comunità europee (con sentenza 12/3/2002 c-168/00) ha stabilito che tra i danni risarcibili a favore del turista, nel caso di pacchetti turistici, vi siano anche i danni morali da vacanza rovinata. La giurisprudenza italiana si è adeguata a quel principio con numerose sentenze.

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