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Farò l’obiettore ma non per caso

Norme più chiare e certe, maggiori possibilità di rendersi utili senza imbracciare le armi. Si è dovuto attendere 26 anni ma ora la nuova legge sull’obiezione di coscienza è realtà.

di Gabriella Meroni

Dopo ventisei anni di attesa finalmente è arrivata la riforma della legge sull?obiezione di coscienza (il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio). La novità più importante sta nel principio per cui l?obiezione di coscienza diventa un diritto soggettivo del cittadino e non più una strada secondaria imboccata dai ?soliti lavativi? che hanno paura della naja. Ragazzi che, al contrario, in questi anni sono stati impegnati nei settori dell?assistenza, della cultura, dell?ambiente e della protezione civile secondo le percentuali che pubblichiamo in queste pagine. La legge introduce anche novità tecniche: certo, essa si accavalla alla vecchia determinando un periodo di transizione, o per meglio dire di confusione, in attesa che tutto si sistemi. Qualche lume lo potranno fornire tra qualche mese i decreti attuativi; nell?attesa, eccovi una guida in otto domande al nuovo servizio civile.

  1. Che cos’è l’obiezione di coscienza? Non è innanzitutto, come si crede comunemente, il rifiuto del servizio militare, ma il sottrarsi di un cittadino a una legge a causa di suoi convincimenti politici, morali o religiosi. Uno degli ambiti in cui si esercita più frequentemente l?obiezione di coscienza è proprio il servizio militare: l?obiettore dichiara di voler servire il suo Paese senza far ricorso alle armi, rifiutando l?arruolamento nelle Forze armate. In Italia si può obiettare solo dal 1972, quando fu approvata la legge 772 che riconosceva per la prima volta la possibilità di fare obiezione al servizio di leva. Negli anni si sono poi succedute molte sentenze della Corte costituzionale, tutte a favore degli obiettori, per allargare quanto più possibile questo diritto; solo in questo mese di luglio, però, si è arrivati a una riforma della 772 con il varo della nuova legge (la 230), dopo oltre dieci anni di battaglie e pressioni. Gli obiettori di coscienza prestano un servizio alternativo alla leva, chiamato ?servizio civile?, che assolve a tutti gli effetti l?obbligo di ogni cittadino a difendere la comunità, mettendosi a disposizione di alcuni enti convenzionati con il ministero della Difesa. Si tratta di enti e organizzazioni, pubblici o privati, senza fini di lucro, che hanno stipulato un accordo con il ministero per avere presso di loro alcuni obiettori in servizio civile.
  2. Chi può fare obiezione di coscienza? Possono fare obiezione di coscienza al servizio militare tutti i cittadini che siano stati sottoposti alla visita di leva (quella che si svolge attorno ai 18 anni) e siano risultati abili all?arruolamento. Tutti gli ?abili e arruolati? possono quindi fare obiezione, a patto che: non siano detentori di porto d?armi (comprese le armi da caccia); non abbiano già presentato, nei due anni precedenti, domanda di ammissione nei corpi armati (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) o in accademie militari, come volontari delle Forze armate o per qualsiasi impiego che comporti l?uso delle armi; non abbiano subito condanne per atti di violenza contro le persone. Per quanto riguarda i tempi entro cui presentare la domanda di obiezione, l?introduzione della nuova legge ha creato un vero guazzabuglio di date e scadenze. Qui presentiamo la situazione più semplice, quella che riguarda i giovani che non hanno ancora compiuto i 18 anni ma sono già intenzionati a svolgere il servizio civile: quelli che non studiano più, e che quindi non devono effettuare rinvii, hanno solo 15 giorni di tempo per presentare la domanda dopo essere stati dichiarati ?abili e arruolati? alla visita. Quelli invece che stanno studiando, non dovranno più fare come i loro fratelli maggiori, e rimandare quindi la partenza dopo aver fatto la visita; la nuova legge prevede infatti che si rimandi la visita alla fine degli studi: una volta fatta la visita, anche per loro rimangono solo 15 giorni di tempo per presentare la domanda. A tutti gli altri (chi ha già compiuto i 18 anni) conviene contattare le associazioni degli obiettori (vedi indirizzi nel box) per ricevere consulenze mirate caso per caso.
  3. Per fare il servizio civile bisogna dichiararsi obiettori di coscienza? Nelle attuali condizioni sì. Non è stata ancora approvata infatti la tanto attesa legge di riforma generale del servizio civile, che era prevista già nel testo del 1972. L?idea è quella di istituire un servizio civile nazionale in cui i giovani possano svolgere attività utili al Paese in diversi ambiti operativi. La soluzione presente, quella degli enti convenzionati, doveva essere temporanea: peccato che nel frattempo siano passati 26 anni! Attualmente un testo di legge sul servizio civile nazionale è in discussione al Senato: in esso si prevede che non sia obbligatorio dichiararsi obiettori di coscienza per prestare servizio civile, ma si aggiunge anche la possibilità per le Forze armate di richiamare un certo numero di giovani che hanno scelto il servizio civile, nel caso di mancanza di soldati di leva. La scelta dei richiamati però, a meno di modifiche, dovrebbe avvenire tra coloro che non hanno fatto obiezione di coscienza. Un modo come un altro per rendere obbligatoria anche in questo caso l?obiezione, che tutti sceglierebbero per evitare di essere ?ripescati?. Ma si tratta di un provvedimento tutto da definire.
  4. Come si presenta la domanda di obiezione? La domanda di obiezione di coscienza deve essere presentata seguendo alcune regole precise: sottovalutarle sarebbe un errore perché potrebbe facilmente determinare il rigetto della domanda stessa. Innanzitutto, è possibile rivolgersi alle associazioni degli obiettori per ricevere uno schema di domanda (che pubblichiamo anche noi, in piccolo, qui a fianco) in cui sono predefinite le ragioni per cui si rifiutano le armi; è sconsigliabile, infatti, lanciarsi in ardite motivazioni personali che, oltre a non essere obbligatorie, potrebbero venire pretestuosamente contestate dai funzionari della Difesa. Poi occorre ricordare che la firma va autenticata, la domanda in duplice copia è da consegnare (a mano o con raccomandata con ricevuta) al Distretto o alla Capitaneria di porto, ed è obbligatorio allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti di non essere in nessuna delle condizioni che impediscono di svolgere il servizio civile. È poi possibile (e utile) indicare se si vuole svolgere il servizio presso un ente pubblico o privato, e specificare il nome dell?ente preferito. Ma come orientarsi? Facendosi inviare l?elenco degli enti autorizzati (disponibile presso le associazioni degli obiettori) e scegliendone due o tre situati nell?area geografica più comoda; poi è bene telefonare e fissare un appuntamento con il responsabile del servizio civile, a cui chiedere le ore di servizio previste, le mansioni, la possibilità di avere vitto e alloggio e la situazione dei posti disponibili in modo da sapere se si ?libererà un posto? nel periodo adatto.
  5. Il servizio civile:quanto inizia e quanto dura? Una volta presentata la domanda, l?obiettore ovviamente si chiede: quando comincerò il servizio civile? Dipende da quando è stata presentata la domanda stessa. Coloro che faranno domanda entro il 1999 dovranno ricevere una risposta entro 6 mesi, trascorsi i quali scatta il meccanismo del silenzio-assenso: la domanda è stata accettata. Da questo momento in poi, il servizio dovrà cominciare entro 12 mesi. Se l?obiettore non riceve alcuna chiamata, è automaticamente congedato. Chi presenterà invece domanda dal 1° gennaio 2000, non potrà più contare sul silenzio assenso e dovrà cominciare il servizio entro 9 mesi dalla presentazione della domanda. Trascorsi i quali scatta il congedo. Sulla durata del servizio civile, la situazione è ancora piuttosto confusa. Teoricamente dovrebbe durare quanto la leva, cioè 10 mesi. Ma nella nuova legge è stato inserito un codicillo che prevede l?allungamento a un periodo maggiore nel caso intervenissero esigenze di particolare formazione dell?obiettore. A scanso di equivoci, conviene richiedere all?ente prescelto copia della convenzione con il ministero della Difesa, in cui deve essere specificato se l?ente stesso ha la facoltà di prolungare o meno. Patti chiari, amicizia lunga.
  6. Che cosa fa un obiettore in servizio? La legge 230 è chiarissima sulle funzioni che possono essere svolte dagli obiettori in servizio: si tratta di attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale. Il tutto con esclusione di ogni impiego burocratico e amministrativo. Queste categorie permettono l?impiego degli obiettori in un numero molto vasto di organizzazioni: si va dalle associazioni ambientaliste alle biblioteche, ai centri culturali e di ricerca, alle comunità per minori o tossicodipendenti, alle strutture di assistenza ad anziani e portatori di handicap. In ogni caso, l?orario di servizio non può essere inferiore alle 36 o superiore alle 40 ore settimanali; anche nel caso che all?obiettore venga fornito vitto e alloggio dall?ente, i responsabili non possono pretendere da lui che si trattenga oltre l?orario di servizio, né possono stabilire i suoi orari di rientro nella struttura dove alloggia. È ovvio che spetta sempre all?ente verificare che l?obiettore sia al suo posto di servizio negli orari stabiliti.
  7. Si può prestare servizio civile anche all’estero? Sì, la nuova legge prevede questa possibilità. Purtroppo ad oggi manca ancora qualsiasi riferimento applicativo per la realizzazione pratica di missioni all?estero, lacuna che dovrebbe essere sanata con l?emanazione del decreti attuativi della 230. Ma qualche possibilità di svolgere il servizio civile all?estero esiste già. Ecco le principali: ci si può recare in un Paese dove sia in atto un progetto di una organizzazione di cooperazione internazionale riconosciuto dal ministero degli Esteri; oppure l?obiettore può partecipare a missioni umanitarie per un periodo concordato con l?ente di servizio: in questo caso spetta a lui inoltrare apposita domanda di partecipazione indicando il periodo e l?ente con cui intende partire. Se entro un mese non ottiene alcuna risposta, scatta il silenzio-assenso. Occorre tenere presente però che la possibilità di andare all?estero durante il servizio civile non è comune, innanzitutto per i sempre più cospicui tagli al settore della cooperazione internazionale: hanno maggiori possibilità gli obiettori in possesso di una qualifica particolare (ad esempio, la laurea in medicina) che possono così coprire le funzioni di personale che altrimenti dovrebbe essere reclutato su posto.
  8. Cosa succede una volta finito il servizio civile? Dopo aver terminato il servizio, occorre accertarsi che l?ente invii al Distretto militare la comunicazione del cessato servizio, insieme con la scheda personale e il tesserino di riconoscimento. Dopo qualche mese arriverà a casa il congedo. A questo punto per molti obiettori di coscienza si apre il capitolo ?ricerca di un lavoro?. Ma avere svolto il servizio civile può costituire una carta in più per la ricerca di un posto, o è visto come un ripiego che squalifica il candidato? Da alcuni rilevamenti effettuati dalle associazioni è emerso che spesso gli obiettori trovano un lavoro stabile negli stessi enti in cui hanno prestato servizio e dai quali si sono fatti apprezzare; nel settore privato, poi, l?esperienza acquisita con il servizio civile è sempre più considerata come una carta in più, specie se è stata accompagnata da una adeguata formazione. Ci sono però alcune professioni precluse agli obiettori: tra queste, agenti di polizia, carabinieri, guardie di finanza, guardie giurate, e anche agenti di polizia municipale laddove è previsto che siano armati. Ma quanti obiettori aspireranno a queste carriere?
Indirizzi Associazione obiettori nonviolenti (sede nazionale) via Enrico Scuri 1/C 24128 Bergamo Tel. 035/260073 Fax 035/403220 e-mail: aon.nazionale@aon.org Internet: http://www.aon.org/ Coordinamento romano obiettori di coscienza via Tormaranca 115 00147 Roma Tel. 06/5137668 fax 06/5181048 (apertura martedì 17.00-19.00) Lega obiettori di coscienza via Mario Pichi 1 20100 Milano Tel. 02/58101226 Consulta degli enti di servizio civile c/o Caritas Italiana via Ferdinando Baldelli 41 00100 Roma Tel. 06/54192265 (rif. Diego Cipriani)


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