Non profit
Farmaci, dispensazione senza ricetta. Per MC norma utile
La dispensazione in casi d'urgenza viene incontro alle esigenze dei malati
A partire dall?11 maggio è entrato in vigore il DLgs 274/2007 che crea una serie di regole per le farmacie riguardo la dispensazione di medicinali in caso di emergenza.
?Queste nuove norme sono importanti ? spiega Rossella Miracapillo, responsabile dell?Osservatorio Farmaci & Salute del Movimento Consumatori – perché tengono conto delle mutate condizioni di vita e sociali, e adattano la fruizione dei servizi in modo ottimale da parte di consumatori deboli, quali sono gli ammalati. Tuttavia queste novità non rappresentano una concessione e sono intervenute opportunamente su cattive abitudini che si stavano instaurando da tempo (alcuni farmacisti danno farmaci con obbligo di ricetta senza che il richiedente ne possegga una). Con questa legge, bisogna infine ricordare che non è possibile in alcun caso farsi anticipare farmaci che vanno prescritti dal medico successivamente, è quindi applicabile solo in caso di acquisto in extremis?.
Ma, per maggior chiarezza vediamo nel dettaglio cosa prevedono le nuove regole.
E? necessario chiarire, che a prescindere dalle abitudini di molti cittadini e farmacisti, i farmaci si dividono in due grandi classi. Quelli con obbligo e quelli senza obbligo di ricetta. I primi possono essere a carico del Sistema Sanitario Nazionale (antipertensivi, antibiotici, antidiabetici, ecc.), oppure a pagamento (ansiolitici, pomate, colliri, ecc.), comunque la ricetta è una condizione estremamente necessaria per la tutela stessa del cittadino. La ricetta prevede che ci sia stata una visita del medico o quanto meno, che egli sia stato informato delle terapie in atto da parte del proprio assistito. I secondi, ovvero i farmaci senza ricetta, sono acquistabili sia nella farmacie, sia nei corner della salute della GDO o nelle parafarmacie. Per questi ultimi, pur essendo necessaria la figura del farmacista nel punto vendita, non vi è alcuna indispensabilità di ricetta. Spesso però i cittadini, grazie ad alcuni farmacisti compiacenti, acquistano farmaci con obbligo di ricetta medica, senza possederne una. A questo punto il legislatore è intervenuto creando la possibilità che ciò avvenga, ma con una serie di paletti:
· il richiedente deve essere affetto da una patologia cronica (ipertensione, diabete, ecc.);
· deve esserci la necessità di non interrompere un trattamento terapeutico (ad esempio, la somministrazione di un antibiotico il sabato e la domenica);
· c?è la necessità di una prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere (il malato non ha possibilità di recarsi dal medico curante per la prescrizione dei farmaci, può acquistarli quindi senza ricetta, mostrando la cartella di dimissione).
Le condizioni precedenti devono essere attestate da un qualche documento come ricette che si riferiscono allo stesso paziente anche se scadute o un documento rilasciato da una qualche autorità sanitaria attestante la patologia cronica o il possesso di un certificato rilasciato dal medico curante. Ogni dispensazione in condizione di urgenza, deve essere annotata dal farmacista in un apposito registro. Ovviamente non sarà possibile dispensare alcuni farmaci sottoposti a restrizione, come gli stupefacenti.
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