Non profit

Ex ipab ora onlus? Certo, si può fare

La posizione é assimilabile a quella di qualsiasi altro ente non commerciale.

di Carlo Mazzini

Sui Bollettini ufficiali regionali della Lombardia sono apparse le trasformazioni delle ex Ipab in Fondazione onlus. Partendo dalla considerazione che la lr 1/03 obbliga le Ipab in trasformazione a inviare lo statuto alla Regione per la sua ?omologa? e successiva iscrizione al Registro delle persone giuridiche(aspetto civilistico), come hanno potuto le Ipab utilizzare l?acronimo onlus (aspetto tributario) in sede di trasformazione cosicché la Regione pubblica sul Burl la nuova denominazione? A modesto parere, l?Ipab doveva trasformarsi mandando alla Regione il nuovo statuto da omologare e dopo la pubblicazione, attraverso un?assemblea straordinaria, ritenendo di avere i requisiti ex art. 10 dlgs 460/97, inoltrare alla Direzione delle Entrate il nuovo statuto con l?acronimo onlus. Sarebbe sufficiente confrontare gli iscritti nel Registro delle onlus per vedere che tutte le ex Ipab hanno fatto un uso improprio della norma tributaria specie dopo il dm 266/03.

L. G. (email)

Credo che non sia semplice giudicare in astratto i comportamenti delle persone giuridiche, soprattutto di quelle – come le Ipab – che in questo periodo sono sottoposte al forte stress di cambiare ?pelle? civilistica e tributaria. È bene valutare ogni singolo caso, poiché la questione da dirimere non è formale, bensì sostanziale. Se avessi una qualche responsabilità in una Ipab che prende la via della ?privatizzazione?, guarderei con grande attenzione e nel contempo con maggiore prudenza alla famiglia delle onlus. Ciò vuol dire che se fossi sicuro della ?natura di onlus? del mio ente non esiterei a porre all?interno della denominazione l?acronimo in questione (con tutte le integrazioni statutarie necessarie), forte della mia convinzione sui benefici e conscio delle mie responsabilità ex artt. 27 e 28 del dlgs 460/97. Ritengo che la ex Ipab ?privatizzata? sia libera di (e legittimata a) presentare uno statuto all?omologa della Regione con all?interno un esplicito richiamo alla normativa onlus. La sua posizione è, infatti, assimilabile a quella di qualsiasi altro ente non commerciale – onlus o meno – che richieda l?acquisizione della personalità giuridica. I due iter di verifica dei requisiti (civilistici e tributari) possono ben andare in parallelo.

Il punto

Il primo quesito affronta un problema relativo al passaggio civilistico e tributario delle Ipab che scelgono la personalità giuridica di diritto privato: la verifica dei requisiti di onlus procede in parallelo. Il secondo quesito riguarda la presenza del collegio sindacale in un?associazione onlus.

Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA