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Evasione di contributi, come sanare il buco
Le maggiorazioni previste per le aziende
Da qualche mese facciamo parte del consiglio d?amministrazione di un?azienda non profit e abbiamo scoperto che, per ben tre mesi, la precedente gestione non aveva versato le somme contributive dovute all?Inps. Poiché la nostra intenzione è quella di risanare l?attuale situazione debitoria, vorremmo sapere quale maggiorazione dovremmo pagare e quali sono i vantaggi previsti se decidiamo di autodenunciare il debito.
Roberto P., Ancona
Risponde Giulio D?Imperio,
esperto in diritto del lavoro
In base a quanto stabilito dall?art.1 comma 221 della Legge 662/1996 (finanziaria ?97), ?in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino a un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l?omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o per convenzione?.
Se il mancato versamento contributivo non è stato causato dai motivi addotti sopra, conviene denunciare spontaneamente il debito contratto.
Prima, però, occorre inviare all?Inps la comunicazione relativa al rinnovamento del consiglio di amministrazione, con la copia del verbale della seduta di insediamento del nuovo consiglio e delle cariche conferite, così da scindere le responsabilità del vecchio consiglio da quello nuovo.
Bisogna inoltre accertarsi subito se i modelli Dm 10 sono stati presentati o meno all?Inps: nel primo caso si tratterebbe solo di un mancato o ritardato pagamento, nel secondo si tratterebbe di evasione contributiva totale.
Nel caso di mancato pagamento, oltre al debito accumulato, si dovrà versare una somma aggiuntiva, in ragione d?anno pari all?interesse di differimento maggiorato di tre punti fino a un limite del 100% dei contributi omessi.
Qualora invece si dovessero denunciare spontaneamente le somme contributive non versate, riferite a periodi dal 1° gennaio ?97 in poi, entro e non oltre i 6 mesi successivi dalla naturale scadenza delle somme contributive, pagando tutto entro 30 giorni alla data in cui si è effettuata la denuncia spontanea si eviterà il pagamento della sanzione una tantum. L?una tantum rimarrà solo quando si chiederà il pagamento dilazionato.
In caso di evasione totale, invece, se il debito viene scoperto in seguito a visita ispettiva, l?una tantum è del 100% in caso di regolarizzazione a seguito di accertamento d?ufficio; ammonta al 75% in caso di denuncia effettuata spontaneamente dopo i 60 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento delle somme contributive.
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