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Eutanasia: pdl di Exit per testamento vincolante

Nel testo si dice che se il morente ha lasciato scritto l'ordine di "staccare le macchine" il volere rimane valido anche in caso di perdita della ragione

di Gabriella Meroni

L’assoluzione di Ezio Forzatti, l’uomo che nel giugno del 1998 stacco’ la spina alla macchina che teneva in vita la moglie in coma irreversibile, decretata oggi dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, ripropone con forza l’argomento ”eutanasia” e la necessita’ di regolamentare anche nel nostro paese la ”dolce morte”.

In Italia l’argomento e’ stato piu’ volte al centro del dibattito politico e culturale dando vita ad accese controversie. E, se nel Codice deontologico dei medici italiani, del giugno del 1995, all’art. 35 si stabilisce espressamente che ”il medico, anche se richiesto dal paziente, non deve effettuare trattamenti diretti a menomare l’integrita’ psichica e fisica e ad abbreviare la vita o a provocarne la morte” e il Comitato nazionale di Bioetica ha piu’ volte espresso parere contrario a qualsiasi forma di eutanasia, non manca chi, al contrario, propone il riconoscimento del diritto di decidere la fine della propria esistenza. Un ”testamento biologico” che sancisca le disposizioni di ciascuno sull’eventuale interruzione volontaria della propria vita in caso di malattia terminale.

E’ infatti il punto centrale della proposta di legge elaborata dal centro studi di Exit, che prevede la deroga alle norme del codice civile e penale che in Italia puniscono la morte dolce volontaria e il suicidio assistito. La proposta prevede il diritto di poter scegliere come morire ed ha come scopo ”la tutela della persona malata a cui evitare inutili sofferenze e lo scagionamento da qualsiasi responsabilita’ per chi la aiutera’ a morire”. Nella bozza di documento predisposto da Exit si prevede, all’art. 1 che ”e’ diritto fondamentale di ogni individuo scegliere…le modalita’ della fine della propria esistenza, affinche’ avvenga senza sofferenze”. E’ inoltre diritto di ognuno ”vincolare al proprio consenso informato i servizi e le strutture sanitarie riguardo qualsiasi atto diagnostico e terapeutico”.

Per dichiarazione di volonta’ si intende ”quell’atto formale di autodeterminazione, cosiddetto ‘testamento biologico’, firmato dall’interessato nella pienezza delle sue facolta’ di intendere e di volere, con cui l’individuo stesso detta le sue volonta’ riguardo alla fine della propria esistenza”. Il ”testamento biologico” e’ vincolante e rimane valido anche nel caso in cui il firmatario abbia perso la propria capacita’ di intendere e di volere. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volonta’ deve essere allegata alla cartella clinica. La dichiarazione di volonta’ e’ comunque revocabile in qualsiasi momento. La proposta elaborata da Exit, prevede che la dichiarazione di volonta’ debba essere resa con un atto pubblico. Viene poi prevista, da parte del firmatario, la nomina di un fiduciario che, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacita’ naturale, garantisca l’adempimento delle indicazioni contenute nella dichiarazione di volonta’. Infine, all’art.7, si prevede che colui o coloro che attueranno le disposizioni stabilite nel ”testamento biologico” non sono penalmente perseguibili.

Pertanto ”l’art. 50 del codice penale e’ integrato: ‘altresi’ non e’ punibile chi procura la morte di una persona che ha sottoscritto la dichiarazione di volonta”. Gli articoli 579 del codice penale ”Omicidio del consenziente” e 580 del codice penale ”istigazione al suicidio” non si applicano quando la morte sopravviene nei casi previsti dalla presente legge.

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