Economia

Esonero contributivo per chi assume dopo l’alternanza: ecco come chiederlo

L'Inps ha pubblicato una circolare esplicativa sull’esonero contributivo per le aziende che assumono i giovani che hanno fatto apprendistato o alternanza scuola lavoro con loro. Il beneficio è di 3250 euro annui, per tre anni. Vale anche per associazioni e enti morali

di Sara De Carli

«Entro dicembre organizzeremo gli Stati generali dell'Alternanza scuola-lavoro». E anche «presto nasceranno una piattaforma e dei tutor per sostenere la qualità dei progetti di alternanza scuola-lavoro». E tuttavia, pur con questi correttivi, è «importante aver reso strutturale alternanza scuola-lavoro». Così ha detto domenica scorsa la ministra Valeria Fedeli alla Festa dell’Unità di Milano.

E proprio sull’alternanza scuola-lavoro pochi giorni prima, il 10 luglio, l’INPS aveva emanato una circolare sull’esonero contributivo per le aziende che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli anni 2017 e 2018, i giovani che hanno fatto da loro l’alternanza scuola-lavoro o il tirocinio di apprendistato.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o che, sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, assumono studenti che hanno svolto in azienda periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Per l’alternanza i giovani devono essere stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.

Il beneficio per l’azienda è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. È riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, che siano o meno imprenditori, quindi vale ad esempio per esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, le aziende speciali costituite anche in consorzio, gli enti morali, gli enti ecclesiastici. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche part-time. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto.

Le domande possono essere presentate a partire dall’11 luglio 2017.

In foto, laboratorio di cucina Galdus

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