Non profit

Esenzione iva per le prestazioni educative solo alle onlus o alle scuole

Nessuno delle due tipologie si fa alla natura giuridica e fiscale della società in questione.

di Salvatore Pettinato

La nostra società, piccola cooperativa arl, svolge educazione ambientale con scuole e visite guidate trekking per adulti. Stando al disposto dell?art. 10, comma 1, n. 20 del dpr 633/72, le nostre prestazioni dovrebbero essere esenti da Iva. Sapete dirci di più? L?art. 10, comma 1, n. 20 del decreto Iva prevede l?esenzione per “le prestazioni educative dell?infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l?aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da onlus…”. Al fine dell?applicabilità della disposizione è necessaria una particolare qualificazione soggettiva civilistica o fiscale: l?esenzione si ottiene solo se la prestazione è effettuata da una onlus o da un soggetto compresso nella categoria degli istituti o scuole riconosciuti dalla pubblica amministrazione. Dal quesito sembra evincersi che nessuna delle due tipologie soggettive si confà alla natura giuridica e fiscale della vostra società.


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