Non profit
Esenzione bollo auto, un diritto per tutti i disabili
Handicap Nessuna differenza tra minorazione psichica o fisica
di Redazione
Mi è stata notificata la comunicazione della Direzione regionale entrate (sezione di Mantova) di diniego del rimborso del bollo auto per il ’98. Ho fatto ricorso a tale decisione ritenendola illegittima e vorrei lo leggeste. Con l’interpretazione della Legge, il ricorso è stato accolto e le spese compensate, perché il rigetto dell’istanza è stato motivato con argomentazioni di carattere opinabile.
L.A. Castaldo, Curtatone (Mn)(E:mail)
L’art. 8, L. 449/97 dispone alcune agevolazioni, in particolare l’esenzione dal pagamento del bollo auto per portatori di handicap o per chi li ha fiscalmente a carico. Per l’individuazione di tali soggetti l’esplicito riferimento è all’art. 3, L. 104/92 il cui stato di difficoltà è accertato da modalità previste dall’art.4 della stessa legge: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale. Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità”. La Direzione sostiene che tali agevolazioni vanno limitate ai soli portatori di handicap fisico, e quindi motorio, quando afferma la condizione che il mezzo di trasporto sia adattato, escludendo così dai benefici gli altri disabili.
La motivazione è in contrasto col dettato della legge. Se tale fosse stata la volontà del legislatore, l’art.8, L.449/97 avrebbe individuato espressamente i fruitori delle agevolazioni nei soli portatori di handicap fisico. Ma è evidente la volontà di estenderli a tutti i portatori di handicap, quando fa esplicito richiamo all’art. 3, L. 104/92. Il mio caso: sono padre di due gemelli 15enni portatori di handicap psichico, riconosciuti invalidi al 100% dalla Commissione sanitaria con situazione di particolare gravità come accertato dagli art.3 e 4, L. 104/92. Pur non avendo difficoltà motorie, per i loro spostamenti non possono fruire di pubblici servizi perché presentano anomalie comportamentali. Si rende necessario l’utilizzo dell’autovettura famigliare. Accertato che i due ragazzi rientrano tra i soggetti fruitori delle agevolazioni, resta il problema dell’adattamento del mezzo. L’unico possibile sarebbe l’installazione di una rete come si usa per i cani. Perché siano evitate situazioni assurde derivanti dalla non corretta interpretazione della norma, che produrrebbe discriminazioni ingiustificabili giuridicamente e moralmente tra individui svantaggiati, chiedo il rimborso del bollo per il ’98 (lire 702.000) oltre all’affermazione dell’esenzione da tale tributo per il futuro, salvo modifiche legislative.
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