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Esclusi, ecco la guida

Il Csvnet ha elaborato una guida per le associazioni escluse dal 5 per mille a causa di errori formali

di Redazione

Lo scorso 18 dicembre nel decreto Milleproroghe il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento per la riapertura dei termini per le iscrizioni al cinque per mille delle organizzazioni escluse a causa di errori formali. Il provvedimento è anche il risultato della mobilitazione del mondo del volontariato e della rete dei Centri di Servizio per il Volontariato. Essa fa seguito sia all’istanza di autotutela promossa da Vita Non Profit Magazine e sottoscritta da centinaia di organizzazioni, che all’azione coordinata da CSVnet per raccogliere e monitorare su tutto il territorio nazionale l’applicazione della misura nelle diverse annualità. Il servizio di consulenza legale e amministrativa “Infocontinua” di CSVnet ha predisposto un “Instant Book” aggiornato con le novità rese note lo scorso 2 gennaio dall’Agenzia delle Entrate, dove è possibile consultare la modulistica essenziale e i riferimenti normativi utili per la richiesta di riammissione.

per informazioni: www.csvnet.it

 

IL FATTO

Come è noto, un numero considerevole di enti non profit (più di 5.000 per il 2006, almeno altrettanti nel 2007) è stato oggetto di provvedimenti di esclusione da parte delle locali Direzioni Regionali delle Entrate, in quanto non ha correttamente adempiuto all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – a cura del Legale Rappresentante – attestante la persistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme sul 5 per mille.
Anche grazie alla pressione di CSVnet e della rete dei CSV (sensibilizzazione, ricorso in sede giudiziaria) il Governo ha di recente approvato all’interno del cd Decreto Milleproroghe la proroga dei termini di presentazione dei documenti per quegli enti che, regolarmente iscritti per via telematica, sono rimasti esclusi dal 5 per mille nelle annualità 2006 e 2007 per i seguenti errori formali:
1.    mancata presentazione dell’autocertificazione
2.    autocertificazione presentata su modelli non conformi
3.    mancata allegazione della documentazione richiesta nei DPCM
4.    altri errori di carattere formale
La tardiva presentazione dell’autocertificazione (se prodotta comunque completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa) viene sanata d’ufficio dalle Direzioni Regionali senza l’obbligo di invio da parte dell’ente di nuova documentazione.
Da questo provvedimento sono state esplicitamente escluse le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni nazionali di carattere culturale in quanto già soggette a riammissione nelle modalità e nei termini previsti dal DPCM 24 aprile 2008, le prime per gli anni 2006 e 2007, le seconde per il solo 2007.
Le annotazioni che seguono sono state compilate in osservanza delle disposizioni di legge e dei DPCM relativi alle misure “5 per mille” del 2006 e del 2007, e con riferimento alle istruzioni pubblicate il 2 gennaio us sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ModulisticaAP/Comunicazioni+e+domande/Comunicazioni+e+domande+2006/Domanda+5+per+mille+2006+01/Onlus+e+volontariato/Onlus+ed+Enti+volontariato1/

 

Enti esclusi dal 5 per mille 2006 (I edizione)

Entro lunedì 2 febbraio 2009, i legali rappresentanti dei soggetti esclusi dall’elenco definitivo del 5 per mille 2006 devono spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti:
–    la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui all’art 1, comma 337 della Legge 23 dicembre 2005;
–    copia del documento d’identità del legale rappresentante.

ATTENZIONE:
I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva in ritardo (oltre il termine originario del 30 giugno 2006) non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Carta intestata dell’ente

Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate …(regione)……………
Indirizzo

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00

Il sottoscritto …………….. nato a …………… il …………, codice fiscale ……………….., nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente ……………………………….. con sede legale in ……………………… via ……………………codice fiscale ………………….. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art 75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che per l’ente continuano a sussistere le condizioni previste dall’articolo 1, comma 337, della L 266/05 per essere beneficiario del 5 per mille dell’IRPEF di cui alla suddetta legge.

Si allega alla presente:
•    copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Data,

 

Enti esclusi dal 5 per mille 2007 (II edizione)

Entro lunedì 2 febbraio 2009, i legali rappresentanti dei soggetti esclusi dall’elenco definitivo del 5 per mille 2007 devono spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti:
–    la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui all’art 1, comma 1234, lettera a), della legge  27 dicembre 2006, n. 296;
–    copia del documento d’identità del legale rappresentante.

ATTENZIONE:
I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva in ritardo (oltre il termine originario del 30 giugno 2007) non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà


Carta intestata dell’ente

Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate …(regione)……………
Indirizzo


AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
Il sottoscritto …………….. nato a …………… il …………, codice fiscale ……………….., nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente ……………………………….. con sede legale in ……………………… via ……………………codice fiscale ………………….. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art 75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che per l’ente continuano a sussistere le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1234, della L 296/06 per essere beneficiario del 5 per mille dell’IRPEF di cui alla suddetta legge.

Si allega alla presente:
•    copia del documento d’identità del legale rappresentante.

Data,

Firma


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