Non profit
Erogazioni alla cultura: missione compiuta … a met
Come partire da buoni propositi e confondere le idee.
Ci siamo già interessati di cultura e delle erogazioni liberali deducibili; rimandiamo alle puntate precedenti – tanto per rinverdire la memoria – ad un primo articolo di commento alla finanziaria , ad un nostro successivo commento e ad una integrazione di Benedetta Verrini.
La novità a tale proposito è che il Segretariato Generale del Ministero dei Beni Culturali è intervenuto per riassumere il senso della norma elencando i beneficiari e le obbligazioni dei medesimi e degli erogatori; a tal fine ha predisposto due semplici fac-simile da utilizzarsi nei modi e tempi previsti per la comunicazione al medesimo Ministero rispettivamente dei soggetti erogatori e dei beneficiari.
Qui trovate il testo completo del Ministero.
Ci permettiamo di muovere alcuni rilievi al testo, dato che sulla normativa ci siamo già pronunciati.
Premettiamo che l’intento e la realizzazione sono lodevoli e notevoli. “Tradurre” la norma in “parole povere” è sicuramente una ragione di merito e di comprensione del fatto che non tutti sono abituati a gestire le proprie azioni (in questo caso “buone”) sulla base delle leggi.
Aggiungiamo, però, che, nella suddetta Comunicazione, la questione centrale del Decreto viene a nostro avviso affrontata a latere; intendo riferirmi al fatto della possibile indeducibilità di parte delle erogazioni, come confusamente disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b)del Decreto Ministeriale 11 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio 2001.
L’intento semplificatorio della comunicazione del Segretariato Generale si scontra quindi con il quasi silenzio sulla predetta questione; anzi, il redattore si avventura nel dire che (secondo periodo)
“la normativa, senza alcun tetto, consente alle imprese (individuali e non) la deducibilità dal reddito di impresa … di tutte le erogazioni liberali in denaro a favore dei beneficiari …”. Solo più oltre, riporta sommessamente (e secondo noi senza chiarire la questione) che
“laddove il totale delle somme complessivamente erogate, a valere sulla presente disposizione agevolativa, nel corso dell’anno di imposta sia superiore alla somma complessiva compatibile, i soggetti beneficiari riceveranno comunicazione, dal Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I, circa la somma da versare all’erario”.
In sostanza, prima il Ministero afferma perentoriamente che le somme sono totalmente deducibili, per poi avvertire che se malauguratamente troppe aziende o professionisti nel corso dell’anno fossero stati troppo generosi nei confronti della cultura (una vera disdetta!), a tutti verrà singolarmente comunicato ammontare, modalità e termini di versamento delle imposte.
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