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Enti, associazioni e tasse:le esenzioni caso per caso

Pubblichiamo la seconda scheda della Guida alla Legge Onlus, con il commento curato dai nostri esperti dello studio legale tributario Pettinato-Buscaroli Associati

di Salvatore Pettinato

Articolo 5. Enti di tipo associativo In questo articolo viene disciplinata la materia delle ?deroghe? alla soggettività tributaria (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell?Iva) di alcune operazioni che, di per sé, stando al resto della normativa fiscale, andrebbero qualificate come commerciali. La Zamagni, in materia, ha perfezionato un assetto che già esisteva, allargandolo e restringendolo nel contempo. Non vengono invece, in linea generale, considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a fronte di pagamenti di corrispettivi specifici, dai cosiddetti enti associativi. È stato in primo luogo ampliato l?ambito soggettivo degli enti associativi beneficiari della normativa agevolativa mediante l?inclusione delle associazioni di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. Tali associazioni vanno ad aggiungersi a quelle già precedentemente ?agevolate? che erano quelle politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali. È stato ristretto, inoltre, il campo delle associazioni sportive beneficiarie di questa ?detassazione? alle sole associazioni sportive dilettantistiche. In secondo luogo, per poter beneficiare dell?extrafiscalità, è necessario che le attività vengano svolte nei confronti degli associati o partecipanti nonché di una nuova categoria di soggetti che non tutte le bozze di legge in circolazione confermano: ?gli iscritti?. Questa nuova previsione, se confermata, ingenera qualche dubbio in merito alla effettiva unitarietà logica della normativa in esame; da un lato, infatti, la sua ratio va individuata in un tendenziale incremento del controllo sull?effettività del rapporto associato-associazione, dall?altro l?inclusione dei semplici iscritti nell?ambito delle persone che possono consentire all?associazione di poter beneficiare dell?extrafiscalità per le attività svolte a fronte di corrispettivi specifici, muove in senso diametralmente opposto alla predetta ratio, tanto più che la qualità di associati deve trovare un riscontro più forte di prima a livello statutario. Altra importante innovazione è costituita dall?esclusione della presunzione di commercialità per l?attività di somministrazione di alimenti o bevande effettuate nei bar interni alle sedi, nell?ipotesi in cui la somministrazione venga svolta dalle associazioni di promozione sociale, e sempreché tali attività risultino strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano rese nei confronti dei soci associati o iscritti anche di altre associazioni membre di un?unica organizzazione locale o nazionale. Alle medesime condizioni è esclusa la commercializzazione dell?organizzazione di viaggi e soggiorni turistici svolta da associazioni di promozione sociale, associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Questa esclusione farà storcere la bocca a gran parte del mondo non profit. Vengono escluse dalla presunzione di commerciabilità anche le cessioni di pubblicazioni inerenti i contratti collettivi di lavoro, anche se effettuate non in prevalenza nei confronti degli associati e l?attività di assistenza resa prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti, purché i relativi corrispettivi non superino i costi di diretta imputazione. Tutte le agevolazioni di cui si è trattato vengono applicate a condizione che gli statuti delle associazioni si conformino alle clausole riportate dalla normativa, tra le quali spicca l?obbligo di rendicontazione annuale economico e finanziaria, nonché l?invocazione espressa dei principi di democraticità che comprendono il diritto di voto e di nomina dei dirigenti. Le associazioni già costituite debbono adeguare i propri statuti entro sei mesi dall?entrata in vigore della recente normativa; per quelle politiche, sindacali e di categoria il termine è prorogato di ulteriori sei mesi (altra agevolazione ad personam…). Articolo 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale L?articolo in oggetto disciplina le ipotesi che determinano la perdita della qualifica di ente non commerciale, che abbiamo analizzato la scorsa settimana. Diversa cosa, ovviamente, sono le conseguenze della perdita, sostanziabili in un concetto: il passaggio coattivo alla qualifica di enti commerciali. Persa la qualifica, l?ente, a partire dal periodo d?imposta in cui vengono meno le condizioni richieste, rientra in un regime di ?fiscalità normale?. In virtù di tale situazione, incombe sullo stesso l?obbligo di iscrivere, entro 60 giorni dall?inizio del periodo d?imposta in cui ha effettuato il mutamento, tutti i beni inclusi nel patrimonio dell?ente nell?inventario. Di rilievo il fatto che la perdita della qualifica di ente non commerciale non opera nei confronti degli enti ecclesiastici, per i quali vengono presuntivamente ritenute prevaalenti le attività istituzionali di ispirazione idealistica. La scelta dell?immediato effetto ?punitivo? è un passo falso della legge: se, per esempio, la prevalenza delle attività commerciali diventa visibile solo a giugno, secondo la legge l?ente è già ?in difetto? da sei mesi, senza sanatorie. Il che determina l?impossibilità di un ripristino delle forme ?commerciali? in modo tempestivo. La norma dovrà decisivamente essere corretta. Articolo 7. Enti non commerciali residenti Si tratta di un necessario adeguamento alla disciplina di recente introduzione, posto per gli enti non commerciali non residenti, onde evitare una eventuale iniqua disparità di trattamento. Per tali enti viene eliminata la possibilità di tenere una contabilità unificata per l?attività commerciale e quella istituzionale, nonché si rinvia alle norme poste per gli enti non commerciali residenti (e in precedenza analizzate nell?articolo 3) per l?imputazione promiscua. La ratio di tale norma va rinvenuta nell?intenzione di estendere anche agli enti non commerciali non residenti il maggior controllo derivante dalla possibilità di verificare analiticamente e distintamente le poste commerciali e quelle istituzionali, in modo tale da consentire controlli più completi all?amministrazione finanziaria e per poter analizzare con maggior chiarezza la prevalenza o meno dell?attività istituzionale su quella commerciale (questo anche nell?ottica di una eventuale comminatoria di perdita della qualifica di ente non commerciale prevista dall?articolo 6). Articolo 8. Scritture contabili degli enti non commerciali Detto dell?obbligatorietà di un rendiconto separato da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell?esercizio nel caso di raccolte pubbliche di fondi (al fine di eseguire un adeguato monitoraggio di tali raccolte), già menzionata nel commento all?articolo 2, e ricordata l?obbligatorietà di un rendioconto annuale economico e finanziario (da inserire con apposita clausola statutaria) qualora si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali poste dalla normativa in analisi, il contenuto dell?articolo in esame si riduce alla disciplina posta per gli enti minori. Tale norma (con una cascata di rinvii a catena che fanno a pugni con la semplificazione più volte invocata) prevede che i soggetti che abbiano optato per il regime forfettario e, in tale contesto abbiano realizzato volumi minimi di ricavi (non superiori a 30 milioni per attività di prestazioni di servizio e 50 milioni per le altre attività), possono tenere la contabilità Iva mediante il metodo semplificato cumulativo (prospetto semplificato Iva; vedi il D.M. 12 febbraio 1997) posto dall?articolo 3, comma 16 della Legge n. 662/96, che consente quanto segue: a) possibilità di annotare l?ammontare complessivo (purché distinto per aliquote) delle operazioni fatturate effettuate in ciascun mese nei registri previsti ai fini Iva. Negli stessi termini e con le medesime modalità vanno annotati i compensi e i corrispettivi non rilevanti agli effetti dell?Iva; b) possibilità di annotare, (entro il terzo giorno del mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari per i soggetti intestatari di conto fiscale, ed entro il quinto giorno in caso contrario) l?importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, con l?indicazione della relativa imposta, nel registro degli acquisti o nel prospetto citato. Permangono, comunque, gli obblighi di conservazione della relativa documentazione; c) obbligo di conservazione della documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. Articolo 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali Con l?art. 9 viene disposto un regime agevolato transitorio relativo ai trasferimenti di aziende o beni a favore degli enti non commerciali, nonché per le dismissioni di beni immobili strumentali dagli stessi effettuate. Avremmo creduto più urgente disciplinare uno scorporo delle strutture ?commerciali? dell?ente non profit in favore di realtà esterne (magari per allontanare una fonte di commercialità come per esempio la costituzione di società), ma la legge ha pensato solo al caso inverso. In primo luogo viene disciplinato il trasferimento a titolo gratuito di aziende (ma anche di rami di azienda) e beni a enti non commerciali. Tale trasferimento deve essere comprovato dalla registrazione dell?atto entro il 30 settembre 1998. In tali circostanze è disposta ai fini delle imposte indirette l?esenzione totale da imposta sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali, Invim e relativa imposta sostitutiva. Ai fini delle imposte sui redditi tale trasferimento non dà luogo a realizzo e distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell?avviamento. L?ente beneficiario dal canto suo non sarà soggetto a tassazione con riferimento alle sopravvenienze attive. Condizione indispensabile per poter beneficiare di tali agevolazioni (oltre al predetto rispetto dei termini) è una dichiarazione scritta, resa da parte dell?ente dell?intenzione di voler utilizzare i beni ricevuti direttamente per lo svolgimento della propria attività (e di chi se no?). Nel caso in cui l?ente (nonostante la dichiarazione resa) utilizzi i beni per l?attività commerciale, indubbiamente decadrebbe dai benefici previsti, ma quid iuris per soggetto cedente? Siamo dell?avviso che in tali circostanze il cedente dovrebbe continuare a beneficiare delle agevolazioni, ma sarebbe opportuno, nel merito, un eventuale chiarimento ministeriale. Dal canto suo l?ente può, sempre entro il 30 settembre 1998, sottrarre dal patrimonio dell?impresa i propri beni immobili strumentali pagando un?imposta sostitutiva pari al 5 per cento del valore determinato sulla base rendita catastale, qualora i beni provengano dal patrimonio personale, e a un?imposta sostitutiva del 10 per cento nel caso in cui il bene acquistato sia stato acquistato direttamente in regime d?impresa.

a cura dello studio Pettinato-Buscaroli


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