Welfare

Englaro, oggi si decide

I giudici di Milano si esprimono sulla sentenza che aveva autorizzato la sospensione dell'alimentazione alla donna

di Sara De Carli

Tra poco la Corte d’Appello di Milano deciderà se la sentenza che autorizza a interrompere l’alimentazione e l’idratazione di Eluana Englaro, in stato vegetativo da più di 16 anni, debba o no essere sospesa.

La richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza era arrivata il 31 luglio, quando il sostituto procuratore generale di Milano, Maria Antonietta Pezza, aveva presentato ricorso in Cassazione contro il decreto emesso il 9 luglio dalla Corte d’Appello di Milano, che appunto autorizzava immediatamente la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione di Eluana attraverso il sondino nasogastrico. Il ricorso in Cassazione era accompagnato dalla richiesta di sospensione dell’esecutività del decreto: se infatti il sondino di Eluana fosse staccato prima della sentenza definitiva della Cassazione, nel caso in cui quest’ultima dichiarasse illegittima l’interruzione di alimentazione e idratazione, non ci sarebbe più alcuna possibilità di rimediare all’errore.

Il verdetto arriverà dai giudici Lapertosa, Secchi e Boiti: un collegio diverso da quello che a luglio aveva autorizzato Beppino Englaro a staccare il sondino. Vittorio Angiolini, legale della famiglia Englaro, ha però ribadito che a suo parere «sono inammissibili i ricorsi della Procura generale sia in Cassazione sia qui, per ottenere la sospensiva. Il Pg non è legittimato, non ha diritto di impugnazione».

Il ricorso del Pg in Cassazione, che ancora non si sa quando sarà discusso,  si basa su due concetti: da un lato la Procura sostiene che la Corte d’Appello, nella sua sentenza, non avrebbe accertato sufficientemente l’irreversibilità dello stato clinico di Eluana, riprendendo in questo senso un documento presentato da alcuni neurologi sull’impossibilità scientifica di definire uno stato vegetativo come “irreversibile”; dall’altro si mette in discussione l’attendibilità della ricostruzione della volontà di Eluana: se le testimonianze raccolte sono “sintomi rilevatori”, come è scritto nella sentenza, i sintomi sono per definizione interpretabili in modo non univoco, tanto più che nei giorni successivi alla sentenza sono emerse anche testimonianze di segno opposto, non citate nella sentenza. Si tratta proprio dei due punti che la Cassazione, nell’ottobre 2007, aveva chiesto alla Corte d’Appello di Milano di approfondire prima di decidere il da farsi.

Sul versante politico, invece, sempre oggi la Corte costituzionale decide dell’ammissibilità del ricorso di Camera e Senato contro la Corte d’Appello di Milano, ricorso che solleva un conflitto di attribuzione tra poteri.

Per ricostruire la vicenda:

Eluana, stop all’alimentazione

Il testo della sentenza

Eluana: i neurologi chiedono di bloccare l’esecuzione della sentenza

L’intervento del cardinale Tettamanzi


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